| (Rapporto tra procedimento disciplinare e
giudizio penale - Fatti costituenti reato).
1. Lo statistico sottoposto a procedimento penale per
delitto non colposo, anche se definito in sede istruttoria, è
sottoposto, quando non sia stato radiato a norma dell'articolo
16, a procedimento disciplinare
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per il medesimo fatto, sempre che non intervenga
sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o
perché l'imputato non lo ha commesso.
2. Se nel fatto oggetto del procedimento disciplinare il
Consiglio dell'ordine ravvisa gli elementi di un reato,
trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente
e sospende il procedimento.
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