| (Prescrizione - Competenza).
1. L'infrazione disciplinare si estingue per
prescrizione in cinque anni.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di
cui agli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.
3. Competente a promuovere il procedimento disciplinare è
il Consiglio dell'ordine cui l'incolpato è iscritto. Se
l'incolpato è membro del Consiglio dell'ordine, la competenza
per il giudizio disciplinare spetta al Consiglio nazionale
degli statistici. Se l'incolpato è membro del Consiglio
nazionale, la competenza a procedere disciplinarmente spetta
ad una apposita commissione disciplinare nominata dal Ministro
di grazia e giustizia della quale non possono far parte i
membri del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale. La
commissione disciplinare è formata da quattro statistici
scelti tra gli iscritti nell'albo nazionale ed è presieduta da
un magistrato d'appello. Ai lavori della stessa partecipa,
senza diritto di voto, il presidente del Consiglio
nazionale.
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