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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3383
DDL0223-0020
Progetto di legge Camera n. 223 - testo presentato - (DDL12-223)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.30 dello stampato)
...C223. TESTIPDL
...C223.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. OGGETTO DELLA PROFESSIONE
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC223 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Prescrizione - Competenza).
      1.  L'infrazione disciplinare si estingue per
  prescrizione in cinque anni.
    2.  Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di
  cui agli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.
    3.  Competente a promuovere il procedimento disciplinare è
  il Consiglio dell'ordine cui l'incolpato è iscritto.  Se
  l'incolpato è membro del Consiglio dell'ordine, la competenza
  per il giudizio disciplinare spetta al Consiglio nazionale
  degli statistici.  Se l'incolpato è membro del Consiglio
  nazionale, la competenza a procedere disciplinarmente spetta
  ad una apposita commissione disciplinare nominata dal Ministro
  di grazia e giustizia della quale non possono far parte i
  membri del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale.  La
  commissione disciplinare è formata da quattro statistici
  scelti tra gli iscritti nell'albo nazionale ed è presieduta da
  un magistrato d'appello.  Ai lavori della stessa partecipa,
  senza diritto di voto, il presidente del Consiglio
  nazionale.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-223 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0223 TOTPAG=0049 TOTDOC=0048 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0030 RIGINIZ=009 PAGFIN=0030 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=30 PAGEFIN=30 SORTRES= SORTDDL=022300 00 FASCIDC=12DDL0223 SORTNAV=0022300 000 00000 ZZDDLC223 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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