| (Notifica e accertamento
del carico disciplinare).
1. Il procedimento disciplinare a carico dello
statistico è promosso d'ufficio attraverso i competenti
organi, di cui all'articolo 18, comma 3, ovvero su richiesta
del procuratore della Repubblica competente per territorio.
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2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza
la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a
presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a
dieci giorni, innanzi al Consiglio dell'ordine presso il quale
l'incolpato risulta iscritto, per essere sentito nelle sue
discolpe.
3. Il presidente del Consiglio dell'ordine, verificati
sommariamente i fatti e raccolte le opportune informazioni,
nomina un consigliere relatore e fissa la data della seduta
per la discussione. L'incolpato può presentare per iscritto le
proprie deduzioni.
4. Nella seduta di discussione il Consiglio dell'ordine,
sentito il relatore e l'incolpato, adotta le proprie
decisioni. La deliberazione è notificata entro venti giorni
all'interessato e al procuratore della Repubblica
competente.
5. In caso di assenza dell'incolpato, il Consiglio
dell'ordine può egualmente adottare le decisioni, salvo che
l'assenza non sia causata da un impedimento legittimo
comunicato al Consiglio prima della seduta.
6. In caso di irreperibilità, le comunicazioni avvengono
mediante l'affissione del provvedimento per dieci giorni nella
sede del Consiglio dell'ordine e nell'albo del comune
dell'ultima residenza nota dell'interessato.
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