| (Reiscrizione).
1. Lo statistico cancellato dall'albo può chiedere la
reiscrizione quando siano cessate le ragioni che avevano
determinato la cancellazione.
2. Allo statistico reintegrato è riconosciuta una anzianità
decorrente dalla data della reiscrizione.
3. Lo statistico radiato dall'albo può esservi reiscritto
purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di
radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di
condanna penale, sia intervenuta
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riabilitazione. In ogni caso, deve risultare che il
radiato ha tenuto, dopo la radiazione, una condotta
irreprensibile.
4. Allo statistico radiato reiscritto nell'albo è
riconosciuta una anzianità decorrente dalla data della
reiscrizione.
Capo IV.
CONSIGLIO DELL'ORDINE
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