| (Dell'ordine degli statistici - Istituzione di altri
ordini - Fusione di due o più ordini - Composizione del
Consiglio dell'ordine).
1. L'ordine degli statistici ha personalità giuridica di
diritto pubblico ed ha sede in Roma.
2. E' ammessa la formazione di ulteriori ordini presso
altre circoscrizioni territoriali quando almeno cento
iscritti, in grado di assicurarne il funzionamento, ne
facciano richiesta al Consiglio nazionale degli statistici.
L'istituzione di nuovi ordini e dei relativi consigli
dell'ordine è disposta con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.
3. Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario
straordinario con l'incarico di provvedere alla prima
formazione dell'albo ed alla convocazione per le elezioni.
4. Quando in un ordine il numero degli iscritti nell'albo
scende al di sotto di cento, su richiesta del Consiglio
nazionale degli statistici, il Ministro di grazia e giustizia
dispone la fusione con altro ordine.
5. Il Consiglio dell'ordine è composto di nove membri
eletti tra gli iscritti nell'albo. Essi durano in carica
quattro anni dalla data di elezione e sono rieleggibili.
6. Nella riunione di insediamento si procede alla nomina
del presidente, del vice presidente, del segretario e del
tesoriere.
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