| (Riunioni del Consiglio dell'ordine).
1. Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente
ogni volta che egli lo ritenga opportuno o quando sia
richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una
volta ogni sei mesi.
2. Per la validità delle sedute del Consiglio dell'ordine
occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Se il presidente o il vice presidente sono assenti o
impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione
all'albo o, nel caso di pari anzianità, il più anziano per
età.
4. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non
intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del
consiglio decadono dalla carica.
5. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta
dei voti ed il presidente vota per ultimo. In caso di parità
di voti, prevale il voto del presidente.
6. Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto
la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.
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