| (Scioglimento del Consiglio dell'ordine).
1. Il Consiglio dell'ordine può essere sciolto, su
richiesta di un terzo dei consiglieri,
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di un quinto degli iscritti, del presidente del
Consiglio nazionale, ovvero del procuratore della Repubblica
presso il competente tribunale, se non è in grado di
funzionare o se, richiamato all'osservanza dei propri doveri,
persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi
motivi.
2. In caso di scioglimento del Consiglio dell'ordine, le
sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario
il quale dispone, entro novanta giorni dalla data di
scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione
del nuovo Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio dell'ordine
e la nomina del commissario sono disposti con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del
Consiglio nazionale degli statistici.
3. Il commissario ha la facoltà di nominare un comitato
composto da non meno di due e non più di sei membri, da
scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva
nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Il commissario nomina inoltre un segretario tra gli
iscritti all'albo.
Capo V.
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI STATISTICI
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