| 1. Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:
" 3. Al farmacista che pone in vendita o detiene per
la vendita una specialità medicinale soggetta ai provvedimenti
dell'autorità amministrativa di cui al comma 1 è applicata la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire
unmilionecinquecentomila.".
3. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:
" 4. Qualora nell'arco di un anno si ripetano, per
più di due volte, presso la stessa farmacia, i fatti previsti
dal comma 1 il farmacista è soggetto alla sanzione
amministrativa da lire unmilione a lire tremilioni.".
4. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e il
secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.
5. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 4,
comma 4, e all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotte del 50 per
cento.
6. Le irregolarità commesse nella fase di compilazione
delle ricette, rispetto alle norme riguardanti l'esenzione dal
pagamento delle quote di partecipazione a carico degli
assistiti, sono considerate irregolarità di carattere
amministrativo e vanno perseguite in prima istanza tramite le
commissioni di disciplina previste dalle convenzioni per i
medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.
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7. Qualora le commissioni evidenzino reiterate
irregolarità che possano configurare ipotesi di reato, ne
danno comunicazione all'autorità giudiziaria.
8. Il comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
" 4. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni al medico
veterinario il quale non osservi gli obblighi stabiliti
dall'articolo 3, commi 5 e 6, l'obbligo di custodia di cui
all'articolo 34, comma 1, ovvero si munisca di scorte di
medicinali veterinari in misura eccedente il limite di cui
all'articolo 35. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni al
farmacista il quale violi gli obblighi di cui agli articoli 3,
comma 4, e 32, commi 1, 3 e 4.".
9. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
" 6. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni ai medici
veterinari ed altri professionisti interessati che non
ottemperino al disposto dell'articolo 23.".
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