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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


339
DDL0019-0009
Progetto di legge Camera n. 19 - testo presentato - (DDL12-19)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C19. TESTIPDL
...C19.
...Decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC19 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 29
  maggio 1991, n. 178, è abrogato.
      2.  Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29
  maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:
      " 3.  Al farmacista che pone in vendita o detiene per
  la vendita una specialità medicinale soggetta ai provvedimenti
  dell'autorità amministrativa di cui al comma 1 è applicata la
  sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire
  unmilionecinquecentomila.".
      3.  Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29
  maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:
      " 4.  Qualora nell'arco di un anno si ripetano, per
  più di due volte, presso la stessa farmacia, i fatti previsti
  dal comma 1 il farmacista è soggetto alla sanzione
  amministrativa da lire unmilione a lire tremilioni.".
      4.  Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e il
  secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.
      5.  Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 4,
  comma 4, e all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotte del 50 per
  cento.
      6.  Le irregolarità commesse nella fase di compilazione
  delle ricette, rispetto alle norme riguardanti l'esenzione dal
  pagamento delle quote di partecipazione a carico degli
  assistiti, sono considerate irregolarità di carattere
  amministrativo e vanno perseguite in prima istanza tramite le
  commissioni di disciplina previste dalle convenzioni per i
  medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.
 
                              Pag. 13
 
      7.  Qualora le commissioni evidenzino reiterate
  irregolarità che possano configurare ipotesi di reato, ne
  danno comunicazione all'autorità giudiziaria.
      8.  Il comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 27
  gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, è sostituito
  dal seguente:
      " 4.  Si applica la sanzione amministrativa
  pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni al medico
  veterinario il quale non osservi gli obblighi stabiliti
  dall'articolo 3, commi 5 e 6, l'obbligo di custodia di cui
  all'articolo 34, comma 1, ovvero si munisca di scorte di
  medicinali veterinari in misura eccedente il limite di cui
  all'articolo 35.  Si applica la sanzione amministrativa
  pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni al
  farmacista il quale violi gli obblighi di cui agli articoli 3,
  comma 4, e 32, commi 1, 3 e 4.".
      9.  Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 27
  gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, è sostituito
  dal seguente:
      " 6.  Si applica la sanzione amministrativa
  pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni ai medici
  veterinari ed altri professionisti interessati che non
  ottemperino al disposto dell'articolo 23.".
 
DATA=940309 FASCID=DDL12-19 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0019 TOTPAG=0019 TOTDOC=0024 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0012 RIGINIZ=014 PAGFIN=0013 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=001900 00 FASCIDC=12DDL0019 SORTNAV=0001900 000 00000 ZZDDLC19 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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