| (Funzioni del Consiglio nazionale
degli statistici e del suo presidente).
1. Il Consiglio nazionale degli statistici esercita le
seguenti funzioni:
a) esprime pareri su progetti di legge e sui
regolamenti che riguardano la professione dello statistico,
sentite le deduzioni del Consiglio dell'ordine;
b) esprime pareri sulla interpretazione della legge
professionale e sui decreti e regolamenti che riguardano
l'ordine degli statistici;
c) propone la costituzione di nuovi ordini;
d) propone la fusione di due o più ordini nei casi
previsti dall'articolo 21;
e) esprime, su richiesta, il parere sullo
scioglimento dei consigli dell'ordine, in merito alla
radiazione dall'albo di un iscritto e in merito al bilancio
preventivo e consuntivo;
f) delibera sui ricorsi avverso le decisioni del
Consiglio dell'ordine in merito alle domande di iscrizione o
ad altra materia;
g) determina la misura del contributo da
corrispondersi annualmente dagli iscritti, entro i limiti
strettamente necessari per il suo funzionamento, con
deliberazione approvata dal Ministro di grazia e giustizia;
h) designa gli statistici chiamati a far parte di
commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o
internazionale;
i) coordina e promuove le attività degli ordini
volte al perfezionamento tecnico e culturale degli
iscritti.
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2. Il presidente del Consiglio nazionale degli statistici
rappresenta tutti gli iscritti a qualunque ordine
appartengano.
Capo VI
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI -
ELEZIONI - RICORSI
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