Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3392
DDL0223-0029
Progetto di legge Camera n. 223 - testo presentato - (DDL12-223)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.29 (che inizia a pag.37 dello stampato)
...C223. TESTIPDL
...C223.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. OGGETTO DELLA PROFESSIONE
Art. 27.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC223 ZZ12 ZZPD ZZPR
        (Convocazione dell'assemblea degli iscritti).
      1.  L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio
  dell'ordine una volta l'anno in via ordinaria per
  l'approvazione del bilancio del Consiglio dell'ordine.
    2.  In via straordinaria è convocata ogniqualvolta il
  presidente del Consiglio dell'ordine ne ravvisi la
  necessità.
    3.  La richiesta di convocazione dell'assemblea in seduta
  straordinaria può essere avanzata anche da due terzi dei
  consiglieri, o dal presidente del Consiglio nazionale, ovvero
  da un quinto degli iscritti nell'ordine.  In tali casi la
  richiesta, da presentarsi per iscritto, deve contenere
  l'indicazione degli argomenti da trattare.  Il presidente del
  Consiglio dell'ordine è tenuto a predisporre la convocazione
  entro venti giorni.  Se non vi provvede, l'assemblea è
  convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
  competente, il quale designa a presiederla un iscritto
  all'albo.
    4.  L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti,
  con la esclusione dei sospesi, per posta raccomandata o
  consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici
  giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
  Esso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del
  luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonché
  l'elenco delle materie da trattare.  L'avviso è affisso,
  altresì, in modo ben visibile nella sede del Consiglio per la
  durata di detto termine.  La seconda convocazione è fissata a
  non meno di cinque giorni dalla prima.
 
                              Pag. 38
 
    5.  Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento
  unità, la comunicazione individuale può essere sostituita
  dalla pubblicazione dell'avviso su almeno uno dei quotidiani
  locali e su almeno uno dei quotidiani economici nazionali per
  due giorni consecutivi.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-223 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0223 TOTPAG=0049 TOTDOC=0048 NDOC=0029 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0037 RIGINIZ=008 PAGFIN=0038 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=37 PAGEFIN=38 SORTRES= SORTDDL=022300 00 FASCIDC=12DDL0223 SORTNAV=0022300 000 00000 ZZDDLC223 NDOC0029 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati