| (Convocazione dell'assemblea degli iscritti).
1. L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio
dell'ordine una volta l'anno in via ordinaria per
l'approvazione del bilancio del Consiglio dell'ordine.
2. In via straordinaria è convocata ogniqualvolta il
presidente del Consiglio dell'ordine ne ravvisi la
necessità.
3. La richiesta di convocazione dell'assemblea in seduta
straordinaria può essere avanzata anche da due terzi dei
consiglieri, o dal presidente del Consiglio nazionale, ovvero
da un quinto degli iscritti nell'ordine. In tali casi la
richiesta, da presentarsi per iscritto, deve contenere
l'indicazione degli argomenti da trattare. Il presidente del
Consiglio dell'ordine è tenuto a predisporre la convocazione
entro venti giorni. Se non vi provvede, l'assemblea è
convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente, il quale designa a presiederla un iscritto
all'albo.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti,
con la esclusione dei sospesi, per posta raccomandata o
consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici
giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
Esso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonché
l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è affisso,
altresì, in modo ben visibile nella sede del Consiglio per la
durata di detto termine. La seconda convocazione è fissata a
non meno di cinque giorni dalla prima.
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5. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento
unità, la comunicazione individuale può essere sostituita
dalla pubblicazione dell'avviso su almeno uno dei quotidiani
locali e su almeno uno dei quotidiani economici nazionali per
due giorni consecutivi.
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