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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


33931
DDL2813-0005
Progetto di legge Camera n. 2813 - testo presentato - (DDL12-2813)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C2813. TESTIPDL
...C2813.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2813 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Delega al notaio delle operazioni di vendita con
                          incanto).
    1.  Dopo l'articolo 591 del codice di procedura civile è
  inserito il seguente:
    "Art. 591- bis - (Delega al notaio delle operazioni
  di vendita con incanto). -  Il giudice dell'esecuzione, con
  l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai
  sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati,
  delegare ad un notaio avente sede nel circondario il
  compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui
  agli articoli 576 e seguenti.
 
                              Pag. 11
 
    Il notaio delegato provvede:
      1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma
  dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un
  esperto da lui nominato;
      2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
  dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo
  508;
      3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584
  e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo
  585, secondo comma;
      4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sull'istanza
  di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
      5) alla esecuzione delle formalità di cancellazione delle
  trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
  conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal
  giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
      6) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla
  sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi
  apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi
  dell'articolo 596.
    In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con
  incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente
  il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua
  notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non
  intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti
  dagli articoli 576 e seguenti.  Nell'avviso va specificato che
  tutte le attività che, a norma degli articoli 576 e seguenti,
  vanno compiute in cancelleria o davanti al giudice
  dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice
  dell'esecuzione, sono effettuate presso lo studio del notaio
  delegato, ovvero nel luogo da questi indicato, o dal notaio
  stesso.
    Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi dell'articolo
  585 e dell'articolo 590, terzo comma, il notaio predispone il
  decreto di trasferimento e trasmette senza
 
                              Pag. 12
 
  indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo.  Analogamente
  il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in
  cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti
  ai sensi dell'articolo 591.
    I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati
  al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio
  delle operazioni di vendita con incanto a norma del presente
  articolo".
 
DATA=950630 FASCID=DDL12-2813 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2813 TOTPAG=0018 TOTDOC=0010 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=018 PAGFIN=0012 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=281300 00 FASCIDC=12DDL2813 SORTNAV=0281300 000 00000 ZZDDLC2813 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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