| (Delega al notaio delle operazioni di vendita con
incanto).
1. Dopo l'articolo 591 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
"Art. 591- bis - (Delega al notaio delle operazioni
di vendita con incanto). - Il giudice dell'esecuzione, con
l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai
sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati,
delegare ad un notaio avente sede nel circondario il
compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui
agli articoli 576 e seguenti.
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Il notaio delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma
dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un
esperto da lui nominato;
2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo
508;
3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584
e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo
585, secondo comma;
4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sull'istanza
di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalità di cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal
giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
6) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla
sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi
apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi
dell'articolo 596.
In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con
incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente
il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua
notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non
intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti
dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che
tutte le attività che, a norma degli articoli 576 e seguenti,
vanno compiute in cancelleria o davanti al giudice
dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice
dell'esecuzione, sono effettuate presso lo studio del notaio
delegato, ovvero nel luogo da questi indicato, o dal notaio
stesso.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi dell'articolo
585 e dell'articolo 590, terzo comma, il notaio predispone il
decreto di trasferimento e trasmette senza
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indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Analogamente
il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in
cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti
ai sensi dell'articolo 591.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati
al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio
delle operazioni di vendita con incanto a norma del presente
articolo".
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