| (Ricorso al giudice dell'esecuzione).
1. Dopo l'articolo 591- bis del codice di procedura
civile, introdotto dall'articolo 2 della presente legge è
inserito il seguente:
"Art. 591- ter - (Ricorso al giudice
dell'esecuzione). - Quando, nel corso delle operazioni di
vendita con incanto, insorgono difficoltà, il notaio delegato
può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede
con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre
reclamo con ricorso al giudice dell'esecuzione, il quale
provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni
di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi,
disponga la sospensione.
Avverso gli atti del notaio delegato è sempre proponibile
l'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'articolo
617".
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