| (Delega ai notai delle operazioni di vendita con
incanto).
1. Dopo l'articolo 179 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:
"Art. 179- bis - (Delega ai notai delle operazioni
di vendita con incanto). - Il Ministro di grazia e
giustizia stabilisce, ogni triennio, la misura dei compensi
dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei
beni immobili".
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