Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


33935
DDL2813-0009
Progetto di legge Camera n. 2813 - testo presentato - (DDL12-2813)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C2813. TESTIPDL
...C2813.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2813 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Forme speciali di vendita ed assegnazione in caso di
  ipoteca a garanzia di credito fondiario o di altro
          finanziamento a medio o a lungo termine).
    1.  Dopo l'articolo 598 del codice di procedura civile è
  inserita la seguente sezione:
                     "Sezione  V- bis
  Forme speciali di vendita ed assegnazione in caso di ipoteca
  a garanzia di credito fondiario o di altro finanziamento a
                 medio o a lungo termine. 
    Art. 598- bis. -  (Ambito di applicazione). -
  Qualora l'immobile pignorato sia gravato da una o più
  iscrizioni di ipoteca a garanzia di credito fondiario o di
  altro finanziamento a medio o a lungo termine concesso da una
  banca, si applicano le disposizioni della presente sezione.
    Art. 598- ter. -  (Esercizio dell'azione
  esecutiva). -  Nel procedimento di espropriazione relativo
  ai crediti indicati nell'articolo 598- bis  non è
  necessaria la notificazione del titolo esecutivo e del
  precetto a norma dell'articolo 479.
    L'azione esecutiva può essere promossa o proseguita dalla
  banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.
  Il
 
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  curatore ha facoltà di intervenire nel procedimento di
  esecuzione; in tal caso, la somma ricavata dalla vendita,
  eccedente la quota spettante alla banca, viene attribuita al
  fallimento.
    Il custode degli immobili pignorati, il curatore del
  fallimento del debitore e l'amministratore giudiziario versano
  alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore
  sino al soddisfacimento del credito vantato, dedotte le spese
  di amministrazione e i tributi.
    Art. 598- quater. -  (Istanza di vendita e
  offerte di acquisto). -  Decorso il termine di cui
  all'articolo 501, il creditore pignorante può chiedere la
  vendita dell'immobile.  Qualunque banca, che abbia iscritto
  ipoteca sull'immobile a garanzia dei crediti indicati
  nell'articolo 598- bis,  può chiedere la vendita
  proponendo istanza di sostituzione al creditore pignorante.
    Nel termine di trenta giorni dalla presentazione
  dell'istanza la banca deve indicare, a pena di decadenza, il
  valore dell'immobile da assumere come prezzo base per la
  vendita.  L'estratto del catasto e delle mappe censuarie nonché
  i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
  all'immobile possono essere sostituiti da un certificato
  notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei
  registri immobiliari.
    Il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione
  delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498, non
  intervenuti.  La mancata comparizione della banca istante per
  la sostituzione all'udienza come sopra fissata comporta
  decadenza dall'istanza.
    All'udienza il debitore e gli altri creditori possono
  opporsi al valore dichiarato dalla banca o dalle banche
  istanti; possono fare osservazioni circa il tempo e le
  modalità della vendita e devono proporre, a pena di decadenza,
  le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decaduti
  dal diritto di proporle.
 
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    Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti comparse,
  decide senza formalità sulla sostituzione della banca al
  creditore procedente.  Se le banche istanti sono più di una,
  prevale quella che vanta il maggior credito residuo.  A parità
  di credito prevale il grado poziore dell'ipoteca.  A parità di
  grado, il giudice designa la banca che risulta dotata di
  idonea organizzazione.
    Se non vi sono opposizioni al valore dichiarato dalla banca
  procedente, o se sul valore si raggiunge comunque l'accordo
  delle parti comparse, salvo quanto previsto dal comma ottavo,
  il giudice dispone con ordinanza la vendita.
    Se il giudice ritiene incongruo il valore dichiarato dalla
  banca procedente, lo determina anche sulla base degli elementi
  forniti da un esperto; all'esito, sentite le parti, dispone la
  vendita con ordinanza.
    Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro
  il quale essa deve essere notificata, a cura della banca
  procedente, ai creditori di cui all'articolo 498 che non siano
  comparsi.
    Art. 598- quinquies. -  (Aggiudicazione). -  La
  banca procedente dà pubblico avviso dell'ordine di vendita,
  secondo le modalità fissate dal giudice.  L'avviso contiene
  l'indicazione del debitore, dell'immobile ipotecato e del
  valore determinato ai sensi dell'articolo 598- quater.
      Chiunque, tranne il debitore, è ammesso a fare offerte
  per l'acquisto dell'immobile pignorato, personalmente o a
  mezzo di procuratore speciale, nel termine di trenta giorni
  dall'avviso.  Non si applica la disposizione dell'articolo 579,
  terzo comma.
    L'offerente deve presentare negli uffici della banca
  procedente una dichiarazione contenente l'indicazione del
  prezzo, delle modalità di pagamento e di ogni altro elemento
  utile alla valutazione dell'offerta.  L'offerta non può essere
  revocata prima di venti giorni, e non è efficace se
  l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al
  decimo del prezzo da lui proposto.
 
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    La banca procedente propone al giudice l'aggiudicazione
  all'unico offerente o, se più sono le offerte, al migliore
  offerente ovvero a quello che offre maggiori garanzie.
  Nell'istanza di aggiudicazione devono essere indicate le
  generalità dell'aggiudicatario, il prezzo di vendita, le
  modalità di pagamento e ogni altra clausola concordata tra
  banca e offerente, compresa la eventuale facoltà di subentrare
  nel contratto di finanziamento.  Di tutte le operazioni
  relative all'acquisizione delle offerte e alle trattative con
  gli offerenti viene redatto processo verbale a cura di un
  notaio.  L'istanza è depositata negli uffici della banca
  procedente e nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, a
  disposizione del debitore e dei creditori, che possono
  consultarla.
    Salvo quanto previsto dal nono comma, se nel termine di
  dieci giorni non vi sono reclami, il giudice procede alla
  aggiudicazione.
    Se nello stesso termine il debitore, o qualunque creditore,
  propone reclamo, il giudice fissa l'udienza per l'audizione
  delle parti.
    Il giudice, se ritiene infondati i reclami, provvede alla
  aggiudicazione con decreto motivato, salvo quanto previsto dal
  nono comma.
    Qualora ritenga fondati i reclami, anche limitatamente a
  taluno dei motivi prospettati, il giudice convoca gli
  offerenti invitandoli ad una gara sull'offerta più alta, salvo
  che non ritenga opportuno disporre la riapertura dei termini
  per le offerte, eventualmente indicando diverse forme di
  pubblicità della vendita.
    Anche in assenza di reclami, e senza necessità di previa
  audizione delle parti, il giudice procede a norma dell'ottavo
  comma, se ritiene che il prezzo offerto è notevolmente
  inferiore a quello giusto, ovvero se ritiene che l'aspirante
  aggiudicatario non offra sufficienti garanzie di solvibilità o
  di onorabilità.
    Il giudice procede a norma dell'ottavo comma, ultima parte,
  in mancanza di offerte.
 
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    Art. 598- sexies. -  (Versamento del prezzo e
  formula esecutiva). -  Dopo che il giudice ha provveduto
  alla aggiudicazione, l'aggiudicatario deve versare il prezzo
  secondo le modalità concordate con la banca e indicate
  nell'istanza, ovvero dichiarate nel corso della gara
  sull'offerta più alta.
    Se il prezzo non è versato alla banca procedente nei
  termini stabiliti, la banca ne dà tempestivo avviso al
  giudice, che con decreto dichiara la decadenza
  dell'aggiudicatario e pronuncia la perdita della cauzione a
  titolo di multa.  Quindi il giudice provvede ai sensi
  dell'articolo 598 quinquies,  ottavo comma.
    Se il prezzo è versato nei termini stabiliti presso la
  banca procedente, che lo incamera salvo conguaglio,
  quest'ultima ne dà comunicazione al giudice, che appone la
  formula esecutiva in calce al decreto di aggiudicazione.  Il
  provvedimento costituisce titolo per la cancellazione, a cura
  del notaio, delle trascrizioni dei pignoramenti e delle
  iscrizioni ipotecarie, salvo che queste ultime non si
  riferiscano ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e
  concordate con la banca procedente.  Non si applica la
  disposizione dell'articolo 508.
    Il provvedimento di cui al terzo comma costituisce titolo
  per la trascrizione della vendita sui libri fondiari, a cura
  del notaio, e titolo esecutivo per il rilascio
  dell'immobile.
    Art. 598- septies. -  (Istanza di assegnazione).
  -  Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerte o
  perché i provvedimenti assunti dal giudice ai sensi
  dell'articolo 598- quinquies,  commi ottavo e nono, non
  hanno dato esito, la banca procedente e qualunque creditore
  intervenuto possono fare istanza di assegnazione per un prezzo
  non inferiore di un quinto al valore fissato nell'udienza di
  autorizzazione alla vendita.
    Dell'istanza di assegnazione viene dato avviso al debitore
  e ai creditori.  Se nel termine di dieci giorni non vi sono
  reclami, il giudice pronuncia decreto di assegnazione.  Se vi
  sono più istanze, ovvero in presenza di reclami, il giudice
  fissa l'udienza per l'audizione delle parti.  All'esito,
 
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  provvede all'assegnazione con decreto motivato, salvo quanto
  previsto dal quarto comma.
    Avvenuto il versamento del prezzo da parte
  dell'assegnatario, il giudice appone sul decreto di
  assegnazione la formula esecutiva.  Si applicano le
  disposizioni dell'articolo 598- sexies,  terzo comma, in
  quanto compatibili.
    Se non vi sono domande di assegnazione, o se il giudice non
  ritiene di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria
  ai sensi degli articoli 592 e seguenti.
    Art. 598- octies. -  (Distribuzione della somma
  ricavata). -  Entro trenta giorni dal versamento del prezzo
  il notaio provvede a formare un progetto di distribuzione
  contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e
  lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato
  dai creditori e dal debitore.  Dell'avvenuto deposito viene
  notificato avviso agli interessati.
    Se nel termine di dieci giorni non vi sono reclami, il
  progetto si intende approvato, e il giudice dell'esecuzione
  ordina il pagamento delle singole quote.
    Se vi sono reclami, il giudice fissa l'udienza.  Se si
  raggiunge l'accordo di tutte le parti comparse, il giudice
  procede ad ordinare il pagamento delle quote, altrimenti si
  applica la disposizione di cui all'articolo 512".
 
DATA=950630 FASCID=DDL12-2813 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2813 TOTPAG=0018 TOTDOC=0010 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=006 PAGFIN=0018 RIGFIN=025 UPAG=SI PAGEIN=13 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=281300 00 FASCIDC=12DDL2813 SORTNAV=0281300 000 00000 ZZDDLC2813 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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