| (Forme speciali di vendita ed assegnazione in caso di
ipoteca a garanzia di credito fondiario o di altro
finanziamento a medio o a lungo termine).
1. Dopo l'articolo 598 del codice di procedura civile è
inserita la seguente sezione:
"Sezione V- bis
Forme speciali di vendita ed assegnazione in caso di ipoteca
a garanzia di credito fondiario o di altro finanziamento a
medio o a lungo termine.
Art. 598- bis. - (Ambito di applicazione). -
Qualora l'immobile pignorato sia gravato da una o più
iscrizioni di ipoteca a garanzia di credito fondiario o di
altro finanziamento a medio o a lungo termine concesso da una
banca, si applicano le disposizioni della presente sezione.
Art. 598- ter. - (Esercizio dell'azione
esecutiva). - Nel procedimento di espropriazione relativo
ai crediti indicati nell'articolo 598- bis non è
necessaria la notificazione del titolo esecutivo e del
precetto a norma dell'articolo 479.
L'azione esecutiva può essere promossa o proseguita dalla
banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.
Il
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curatore ha facoltà di intervenire nel procedimento di
esecuzione; in tal caso, la somma ricavata dalla vendita,
eccedente la quota spettante alla banca, viene attribuita al
fallimento.
Il custode degli immobili pignorati, il curatore del
fallimento del debitore e l'amministratore giudiziario versano
alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore
sino al soddisfacimento del credito vantato, dedotte le spese
di amministrazione e i tributi.
Art. 598- quater. - (Istanza di vendita e
offerte di acquisto). - Decorso il termine di cui
all'articolo 501, il creditore pignorante può chiedere la
vendita dell'immobile. Qualunque banca, che abbia iscritto
ipoteca sull'immobile a garanzia dei crediti indicati
nell'articolo 598- bis, può chiedere la vendita
proponendo istanza di sostituzione al creditore pignorante.
Nel termine di trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza la banca deve indicare, a pena di decadenza, il
valore dell'immobile da assumere come prezzo base per la
vendita. L'estratto del catasto e delle mappe censuarie nonché
i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all'immobile possono essere sostituiti da un certificato
notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei
registri immobiliari.
Il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione
delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498, non
intervenuti. La mancata comparizione della banca istante per
la sostituzione all'udienza come sopra fissata comporta
decadenza dall'istanza.
All'udienza il debitore e gli altri creditori possono
opporsi al valore dichiarato dalla banca o dalle banche
istanti; possono fare osservazioni circa il tempo e le
modalità della vendita e devono proporre, a pena di decadenza,
le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decaduti
dal diritto di proporle.
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Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti comparse,
decide senza formalità sulla sostituzione della banca al
creditore procedente. Se le banche istanti sono più di una,
prevale quella che vanta il maggior credito residuo. A parità
di credito prevale il grado poziore dell'ipoteca. A parità di
grado, il giudice designa la banca che risulta dotata di
idonea organizzazione.
Se non vi sono opposizioni al valore dichiarato dalla banca
procedente, o se sul valore si raggiunge comunque l'accordo
delle parti comparse, salvo quanto previsto dal comma ottavo,
il giudice dispone con ordinanza la vendita.
Se il giudice ritiene incongruo il valore dichiarato dalla
banca procedente, lo determina anche sulla base degli elementi
forniti da un esperto; all'esito, sentite le parti, dispone la
vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro
il quale essa deve essere notificata, a cura della banca
procedente, ai creditori di cui all'articolo 498 che non siano
comparsi.
Art. 598- quinquies. - (Aggiudicazione). - La
banca procedente dà pubblico avviso dell'ordine di vendita,
secondo le modalità fissate dal giudice. L'avviso contiene
l'indicazione del debitore, dell'immobile ipotecato e del
valore determinato ai sensi dell'articolo 598- quater.
Chiunque, tranne il debitore, è ammesso a fare offerte
per l'acquisto dell'immobile pignorato, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, nel termine di trenta giorni
dall'avviso. Non si applica la disposizione dell'articolo 579,
terzo comma.
L'offerente deve presentare negli uffici della banca
procedente una dichiarazione contenente l'indicazione del
prezzo, delle modalità di pagamento e di ogni altro elemento
utile alla valutazione dell'offerta. L'offerta non può essere
revocata prima di venti giorni, e non è efficace se
l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al
decimo del prezzo da lui proposto.
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La banca procedente propone al giudice l'aggiudicazione
all'unico offerente o, se più sono le offerte, al migliore
offerente ovvero a quello che offre maggiori garanzie.
Nell'istanza di aggiudicazione devono essere indicate le
generalità dell'aggiudicatario, il prezzo di vendita, le
modalità di pagamento e ogni altra clausola concordata tra
banca e offerente, compresa la eventuale facoltà di subentrare
nel contratto di finanziamento. Di tutte le operazioni
relative all'acquisizione delle offerte e alle trattative con
gli offerenti viene redatto processo verbale a cura di un
notaio. L'istanza è depositata negli uffici della banca
procedente e nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, a
disposizione del debitore e dei creditori, che possono
consultarla.
Salvo quanto previsto dal nono comma, se nel termine di
dieci giorni non vi sono reclami, il giudice procede alla
aggiudicazione.
Se nello stesso termine il debitore, o qualunque creditore,
propone reclamo, il giudice fissa l'udienza per l'audizione
delle parti.
Il giudice, se ritiene infondati i reclami, provvede alla
aggiudicazione con decreto motivato, salvo quanto previsto dal
nono comma.
Qualora ritenga fondati i reclami, anche limitatamente a
taluno dei motivi prospettati, il giudice convoca gli
offerenti invitandoli ad una gara sull'offerta più alta, salvo
che non ritenga opportuno disporre la riapertura dei termini
per le offerte, eventualmente indicando diverse forme di
pubblicità della vendita.
Anche in assenza di reclami, e senza necessità di previa
audizione delle parti, il giudice procede a norma dell'ottavo
comma, se ritiene che il prezzo offerto è notevolmente
inferiore a quello giusto, ovvero se ritiene che l'aspirante
aggiudicatario non offra sufficienti garanzie di solvibilità o
di onorabilità.
Il giudice procede a norma dell'ottavo comma, ultima parte,
in mancanza di offerte.
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Art. 598- sexies. - (Versamento del prezzo e
formula esecutiva). - Dopo che il giudice ha provveduto
alla aggiudicazione, l'aggiudicatario deve versare il prezzo
secondo le modalità concordate con la banca e indicate
nell'istanza, ovvero dichiarate nel corso della gara
sull'offerta più alta.
Se il prezzo non è versato alla banca procedente nei
termini stabiliti, la banca ne dà tempestivo avviso al
giudice, che con decreto dichiara la decadenza
dell'aggiudicatario e pronuncia la perdita della cauzione a
titolo di multa. Quindi il giudice provvede ai sensi
dell'articolo 598 quinquies, ottavo comma.
Se il prezzo è versato nei termini stabiliti presso la
banca procedente, che lo incamera salvo conguaglio,
quest'ultima ne dà comunicazione al giudice, che appone la
formula esecutiva in calce al decreto di aggiudicazione. Il
provvedimento costituisce titolo per la cancellazione, a cura
del notaio, delle trascrizioni dei pignoramenti e delle
iscrizioni ipotecarie, salvo che queste ultime non si
riferiscano ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e
concordate con la banca procedente. Non si applica la
disposizione dell'articolo 508.
Il provvedimento di cui al terzo comma costituisce titolo
per la trascrizione della vendita sui libri fondiari, a cura
del notaio, e titolo esecutivo per il rilascio
dell'immobile.
Art. 598- septies. - (Istanza di assegnazione).
- Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerte o
perché i provvedimenti assunti dal giudice ai sensi
dell'articolo 598- quinquies, commi ottavo e nono, non
hanno dato esito, la banca procedente e qualunque creditore
intervenuto possono fare istanza di assegnazione per un prezzo
non inferiore di un quinto al valore fissato nell'udienza di
autorizzazione alla vendita.
Dell'istanza di assegnazione viene dato avviso al debitore
e ai creditori. Se nel termine di dieci giorni non vi sono
reclami, il giudice pronuncia decreto di assegnazione. Se vi
sono più istanze, ovvero in presenza di reclami, il giudice
fissa l'udienza per l'audizione delle parti. All'esito,
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provvede all'assegnazione con decreto motivato, salvo quanto
previsto dal quarto comma.
Avvenuto il versamento del prezzo da parte
dell'assegnatario, il giudice appone sul decreto di
assegnazione la formula esecutiva. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 598- sexies, terzo comma, in
quanto compatibili.
Se non vi sono domande di assegnazione, o se il giudice non
ritiene di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria
ai sensi degli articoli 592 e seguenti.
Art. 598- octies. - (Distribuzione della somma
ricavata). - Entro trenta giorni dal versamento del prezzo
il notaio provvede a formare un progetto di distribuzione
contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e
lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato
dai creditori e dal debitore. Dell'avvenuto deposito viene
notificato avviso agli interessati.
Se nel termine di dieci giorni non vi sono reclami, il
progetto si intende approvato, e il giudice dell'esecuzione
ordina il pagamento delle singole quote.
Se vi sono reclami, il giudice fissa l'udienza. Se si
raggiunge l'accordo di tutte le parti comparse, il giudice
procede ad ordinare il pagamento delle quote, altrimenti si
applica la disposizione di cui all'articolo 512".
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