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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


33938
DDL2814-0002
Progetto di legge Camera n. 2814 - testo presentato - (DDL12-2814)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2814. TESTIPDL
...C2814.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2814 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- 1.  Il fenomeno del costante
  aumento del contenzioso civile, che fa registrare indici ormai
  preoccupanti di arretrato "stabilizzato" e rende il nostro
  Paese inadempiente agli obblighi assunti con la Convenzione
  europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
  libertà fondamentali, è da porre in relazione a molteplici e
  gravi cause, tra loro diverse, che concorrono a determinare
  una pesante compromissione dell'efficienza
  dell'amministrazione della giustizia civile.
    Nella X legislatura sono state realizzate riforme
  processuali ed ordinamentali dalla cui attuazione potrà
  derivare un importante contributo per il recupero di
  efficienza dell'apparato giudiziario; e tuttavia permangono
  altri problemi, che attengono alla predisposizione degli
  uomini e dei mezzi e alla loro distribuzione sul territorio
  della Repubblica.
    Una delle cause del fenomeno segnalato, non incisa dalle
  dette riforme, è da rinvenirsi nella mancanza di procedure
  stragiudiziali - comunque denominate, ma
 
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  distinte dall'arbitrato - che consentano alle parti di
  ricercare una soluzione conciliativa ancor prima del ricorso
  al giudice, il quale si trova gravato dell'intera
  conflittualità civile senza alcun correttivo
  deflazionistico.
    Esempi di una diversa risposta istituzionale alla sempre
  crescente domanda di giustizia civile risultano piuttosto
  diffusi fra gli ordinamenti dei Paesi della Comunità europea,
  pur sembrando individuabili tendenze di segno diverso.
    Vi sono così Paesi in cui alla crescente domanda di
  giustizia è stata data una risposta essenzialmente
  giurisdizionale: casi emblematici, anche se in contesti
  contrassegnati da diverse caratteristiche istituzionali, la
  Francia e la Germania.  Qui, la ricerca di soluzioni
  conciliative (all'interno del processo o anche al di fuori di
  esso) si colloca in una prospettiva di complementarità, e con
  funzione di "filtro" rispetto all'esercizio della
  giurisdizione contenziosa (in rapporto ad essa, non si tratta
  di modalità alternative extraprocessuali, ma piuttosto di
  momenti preprocessuali).
    In tali Paesi il "diritto al processo", come diritto a far
  valere le proprie ragioni, è fortemente radicato nella
  coscienza collettiva (oltre che ribadito nei testi
  costituzionali), e l'accesso dei cittadini alla giustizia è
  garantito da modalità di patrocinio gratuito sostanzialmente
  sconosciute all'Italia.
    Diversamente, un altro gruppo di Paesi sembra orientato
  verso modelli di tutela differenziata extraprocessuale, che si
  traducono nell'introduzione di modalità alternative e
  differenziate in funzione della tipologia delle controversie o
  delle qualità soggettive dei contendenti (banche,
  assicurazioni, telecomunicazioni e via di seguito), con una
  parcellizzazione che può rasentare forme di giustizia
  "corporativa".  Ovviamente, la "rinuncia" alla tutela
  giurisdizionale presuppone una manifestazione di volontà delle
  parti, ma tale "rinuncia" è fortemente incoraggiata dalla
  tendenziale gratuità (e dalla celerità) del procedimento
  alternativo.  Esempio emblematico di tale modello è il Regno
  Unito, seguito in parte (e con alcuni distinguo) dai Paesi
  Bassi.
    Spagna e Portogallo, pur avendo recentemente optato per
  forme di tutela alternative rispetto alla giurisdizione, vanno
  tenuti in autonoma considerazione per due ordini di motivi:
  innanzitutto, per il prevalente ricorso ad organismi
  arbitrali, ivi istituiti con natura pubblicistica  (Juntas
  arbitrales, Centros do arbitragem);  in secondo luogo,
  mentre nel Regno Unito la gestione di un certo settore di
  contenzioso è stata sostanzialmente delegata alle categorie
  sociali (che godono di ampi poteri di autoregolamentazione),
  nella penisola iberica l'evoluzione è stata promossa, guidata
  e finanziata dalle pubbliche autorità, che ne hanno tracciato
  il quadro legislativo e regolamentare fin nei minimi
  dettagli.
    Un modello originale è infine quello scandinavo, basato su
  un sistema di vasi comunicanti fra procedure giurisdizionali e
  procedimenti paragiurisdizionali in settori specifici (ma
  quantitativamente importanti) quali le controversie in materia
  di consumo.  Secondo tale modello, il procedimento
  paragiurisdizionale precede e condiziona la procedura
  eventuale innanzi al giudice ordinario, che è tenuto ad
  acquisire la decisione dell'organo paragiurisdizionale nel
  caso in cui questa sia impugnata.  Di fatto le impugnazioni
  sono relativamente rare, anche perché il segretariato
  dell'organo amministrativo svolge un efficace ruolo di
  intervento processuale a sostegno della decisione resa.
  Inoltre, il giudice adito di una controversia, che avrebbe
  potuto essere (ma non è stata) istruita dall'organo
  paragiurisdizionale, è tenuto a rinviare davanti ad esso le
  parti, se una di queste lo richiede.
    2.  In Italia, la mancata diffusione di un modello
  conciliativo alternativo al ricorso al giudice ordinario (e,
  in subordine, all'arbitro) è da porre in rapporto al
  sostanziale fallimento dell'istituto della conciliazione in
  sede non contenziosa dinanzi al conciliatore (e, forse, alla
  mancanza di una vera cultura della conciliazione); recenti
  approfonditi studi sulla figura del conciliatore hanno posto
  in evidenza che tale giudice
 
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  ha sempre privilegiato le funzioni contenziose,
  qualificandosi come magistrato "minore" per natura ed entità
  del contenzioso trattato, più che come giudice alternativo a
  quello togato in ragione della sua generale competenza per la
  conciliazione non contenziosa.
    Invece, la conciliazione è, di per sé, un efficace
  strumento per la soluzione stragiudiziale delle controversie:
  tant'è che si è già avvertito il bisogno di ricercare una sede
  conciliativa per determinati contenziosi "tecnici" o di
  settore, e tale bisogno si è tradotto, specie negli ultimi
  tempi, in un movimento rivolto all'affermazione di modelli di
  autocomposizione dei conflitti, movimento che rinviene
  numerose applicazioni tanto a livello nazionale quanto, e
  forse soprattutto, a livello locale (i casi più significativi
  sono rappresentati dalla diffusione delle procedure di
  "conciliazione ed arbitrato" in taluni settori dei consumi e
  dei servizi - SIP, Confcomercio - e dall'Ufficio Reclami -
  Ombudsman bancario).
    Sulla base di tali esperienze, pur valutando in senso
  positivo la possibilità di circoscrivere i meccanismi
  conciliativi a determinate categorie di controversie ovvero di
  renderne obbligatorio il ricorso come condizione di
  procedibilità del giudizio civile, si è ritenuto opportuno
  orientarsi nel senso della generalità di impiego della
  conciliazione e della sua facoltatività, al fine di elaborare
  una disciplina-quadro delle relative procedure conciliative
  (in sede giudiziaria non contenziosa e in sede privata), di
  munirne lo svolgimento e di assicurare efficacia esecutiva
  agli accordi.  Dal che dovrebbe, appunto, risultare incentivato
  il ricorso alla conciliazione ed alleviato il sovraccarico
  della giustizia.
    3.  Pur non volendo caricarsi di eccessive speranze nella
  soluzione dei problemi della giustizia civile, e nella
  consapevolezza degli esiti non sempre ottimali che l'istituto
  ha ottenuto finora anche fuori dal nostro Paese, il disegno di
  legge che si propone si inserisce nel contesto ora delineato
  come una via comunque meritevole di essere percorsa.  Esso si
  divide in due capi, il primo dei quali si articola in due
  sezioni.
    La prima sezione, dedicata alla "commissione per la
  conciliazione in sede non contenziosa", è volta al rilancio
  della funzione conciliativa non contenziosa innanzi al giudice
  di pace; essa istituisce un organismo, avente sede nel
  capoluogo del circondario, composto dal giudice di pace, con
  funzioni di presidente, e da due esperti nominati tra gli
  iscritti in un apposito albo; la commissione, che si avvale
  della cancelleria dell'ufficio del giudice di pace, può così
  essere volta per volta costituita avuto riguardo alla natura
  dell'affare, mediante la nomina di esperti qualificati nei
  singoli settori di contenzioso.  L'articolo 2 prevede che, con
  regolamento da adottarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988,
  verranno disciplinate le modalità di formazione e revisione
  dell'elenco nonché di distribuzione degli incarichi, la
  sospensione e la cancellazione degli iscritti.  La disposizione
  transitoria, al riguardo, è contenuta nell'articolo 16.
    La scelta del giudice di pace quale "presidente"
  dell'organismo di conciliazione e la sede del capoluogo del
  circondario hanno un preciso significato.  Da un lato, infatti,
  si è inteso qualificare il giudice di pace per le sue funzioni
  conciliative generali, che riescono esaltate dall'apporto
  tecnico degli esperti nei singoli settori; dall'altro lato,
  per ragioni di economicità è stata concentrata a livello di
  circondario l'attività della commissione, mantenendo,
  tuttavia, l'istituto generale della conciliazione non
  contenziosa entro il limite della competenza del giudice di
  pace.  Ogni giudice di pace, pertanto, nell'ambito della sua
  competenza contenziosa potrà essere chiamato a svolgere
  l'attività conciliativa in sede non contenziosa (articolo 322
  del codice di procedura civile).  Di qui la novella
  dell'articolo 322 del codice di procedura civile, di cui
  all'articolo 15 del disegno di legge.
    L'articolo 3 riconosce particolari indennità ai componenti
  della commissione: al giudice di pace spetteranno le medesime
  indennità previste dall'articolo 11 della legge n. 374 del
  1991, mentre agli esperti
 
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  le indennità saranno liquidate dal presidente della
  commissione secondo le disposizioni adottate con decreto del
  Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
  del tesoro, che articolerà la misura dei compensi fra un
  minimo ed un massimo.
    L'articolo 4 disciplina l'inizio della procedura di
  conciliazione, che, di norma, dovrà essere introdotta dalle
  parti congiuntamente, con atto recante una succinta
  esposizione dei termini della questione e delle rispettive
  pretese, da depositarsi nella cancelleria della commissione;
  la procedura può tuttavia avere inizio anche con atto
  sottoscritto da una sola delle parti.
    Successivamente al deposito dell'atto di cui all'articolo
  4, il presidente della commissione convoca (articolo 5) una
  seduta, da tenersi non oltre venti giorni, nella quale le
  parti debbono comparire personalmente, ovvero tramite un
  rappresentante "negoziale" (persona avente la capacità di
  agire); la procura (che non è, ovviamente,  ad lites)  può
  anche essere rilasciata ad un avvocato o procuratore legale,
  ma in ogni caso deve attribuire al rappresentante il potere di
  conciliare la controversia.
    L'articolo 6 regola la comparizione dinanzi al presidente
  della commissione il quale, in caso di presentazione di almeno
  una delle parti, raccoglie a verbale la posizione della parte
  comparsa, che dichiara le condizioni alle quali è disposta a
  conciliare.
    Se le parti compaiono e si conciliano, si forma un verbale
  che costituisce titolo esecutivo; in caso diverso, ciascuna
  delle parti indica la propria definitiva posizione ovvero le
  condizioni in base alle quali è disposta a conciliare e,
  ancora su concorde richiesta delle parti, il presidente della
  commissione nomina gli esperti fissando una seduta dinanzi
  alla commissione.  Si è colta l'occasione per chiarire - in
  rapporto alla tendenza giurisprudenziale che limita
  l'efficacia di titolo esecutivo alla sola espropriazione
  forzata - che il titolo esecutivo costituito dal verbale di
  conciliazione è titolo valido sia per l'espropriazione, sia
  per l'esecuzione in forma specifica.
    La conciliazione conosce così due fasi: una dinanzi al
  giudice di pace in funzione di presidente, che opera un primo
  tentativo delibando i termini della questione; l'altra fase
  dinanzi alla commissione, che con l'ausilio degli esperti
  dovrebbe approfondire gli aspetti "tecnici" del
  contenzioso.
    L'articolo 7 regola la seduta, in cui la commissione sente
  le parti per acquisire ogni utile elemento di valutazione e
  formula una proposta, che costituisce la base di un'eventuale
  conciliazione.  Se infatti la proposta viene accolta o comunque
  si raggiunge un accordo tra le parti, viene formulato un
  verbale di conciliazione avente efficacia di titolo esecutivo;
  se invece l'accordo non viene raggiunto, ciascuna delle parti
  indica a verbale la propria definitiva posizione ovvero le
  condizioni in base alle quali è disposta a conciliare, e la
  procedura viene archiviata.
    Nonostante l'archiviazione, non risulta inutile
  l'esperimento conciliativo.  Infatti, in caso di comparizione
  delle parti dinanzi alla commissione (articolo 7, comma 4), le
  posizioni dichiarate a verbale verranno valutate dal giudice,
  nell'eventuale successivo giudizio, ai fini del regolamento
  delle spese processuali; allo stesso modo, la mancata
  comparizione di una delle parti, se non può offrire argomenti
  di prova per la decisione del merito della controversia
  (articolo 8, comma 3), può tuttavia essere valutata in sede di
  regolamento delle spese processuali.  Non possono essere
  desunti elementi di carattere probatorio dalle risposte date e
  dalle posizioni assunte ai fini della conciliazione e, in
  generale, dal contegno tenuto dalle parti nel procedimento di
  conciliazione.  Ciò perché le parti siano libere di esprimersi
  con la più ampia libertà nel procedimento di conciliazione,
  senza timore che le posizioni assunte e le dichiarazioni rese
  possano poi essere valutate nella decisione del merito della
  controversia.
    L'articolo 9, per fornire adeguati stimoli alle parti,
  esonera tutti gli atti del procedimento dall'imposta di bollo
  e da ogni spesa, tassa o diritto, fatta eccezione
 
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  per il verbale di conciliazione che è soggetto ad imposta di
  registro.
    4.  La sezione II del capo I ("Degli altri organismi di
  conciliazione") è dedicata alla disciplina degli organismi,
  taluni dei quali - come rilevato - risultano già
  spontaneamente sorti in misura apprezzabile, volti alla
  conciliazione delle controversie tra privati in materia di
  diritti disponibili.  Al riguardo, la definizione accolta
  dall'articolo 10 è quella più lata e generica possibile e
  tende soltanto a sottolineare che le attività conciliative, da
  chiunque svolte, non possono avere ad oggetto diritti
  sottratti alla disponibilità delle parti.  Lo scopo della
  sezione è quello di offrire una normativa-quadro di
  riferimento, di contenuto essenziale, che assoggetti gli
  organismi di conciliazione al rispetto del principio
  fondamentale dell'imparzialità, ma evitando il rischio di
  soffocare le realtà spontanee di tali organismi.
    L'articolo 11 si limita a enunciare le regole minime del
  procedimento dinanzi agli organismi di conciliazione,
  richiamando in modo specifico il principio del
  contraddittorio.  Sulla traccia della disciplina della
  conciliazione non contenziosa, regola gli effetti della
  proposta di conciliazione, con cui si conclude il procedimento
  dinanzi agli organismi di conciliazione, anche richiamando i
  commi 2 e 3 dell'articolo 8.
    L'articolo 12 è norma di importanza centrale nell'economia
  della sezione, in quanto regola l'omologazione del verbale di
  conciliazione da parte del giudice che, non diversamente da
  quanto accade con il lodo arbitrale, accerta la regolarità
  formale del verbale e lo dichiara esecutivo con decreto.  E'
  prevista la possibilità di reclamo avverso il decreto che nega
  l'esecutorietà del verbale.
    L'articolo 13 prevede che l'ammontare dei compensi
  spettanti ai componenti dell'organismo di conciliazione è
  stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
  concerto con il Ministro del tesoro.
    5.  Il capo II ("Conciliazione in sede contenziosa e
  disposizioni finali, transitorie e di coordinamento") del
  disegno di legge è composto di cinque articoli, tra cui la
  norma di copertura.  Tra essi, l'articolo 17, pur essendo
  disposizione eterodossa nell'ambito del provvedimento, ha una
  centrale rilevanza strategica ai fini della maggior diffusione
  dell'arbitrato anche in rapporto a settori di contenzioso di
  non rilevante contenuto economico.  Si prevede infatti che, con
  regolamento da emanare a norma dell'articolo 17 della legge n.
  400 del 1988, è disciplinata la tabella degli onorari degli
  arbitri, che potrà derogare alle tariffe professionali qualora
  l'arbitro eserciti una professione che le contempli.
    Non si ignora che le tariffe professionali forensi
  recentemente approvate disciplinano ora anche i compensi degli
  arbitri, ma la portata della norma che si propone ha contenuto
  e caratteri più generali, rivolgendosi al complesso dei
  professionisti liberali che possono assumere l'incarico di
  arbitro.
    L'articolo 14 reca le novelle dell'articolo 185 del codice
  di procedura civile per richiamare, anche nell'ambito della
  conciliazione giudiziale, gli aspetti ritenuti più rilevanti
  della disciplina della conciliazione non contenziosa, di cui
  ai precedenti articoli.  In particolare, viene inserito un
  ultimo comma nell'articolo 185 che, in caso di esito negativo
  dell'esperimento del tentativo di conciliazione giudiziale,
  prevede che le parti indichino le condizioni alle quali
  sarebbero disposte a conciliare, con possibilità per il
  giudice di valutare le posizioni rispettivamente espresse ai
  fini del regolamento delle spese.
    L'articolo 16 reca una disposizione transitoria, da
  applicarsi sino all'adozione del regolamento previsto
  dall'articolo 2, comma 2, e del decreto di cui all'articolo 3,
  comma 2.
    Dell'articolo 15 si è già detto  supra,  al paragrafo
  3.  Esso mantiene l'istituto della conciliazione in sede non
  contenziosa del
 
                               Pag. 6
 
  giudice di pace e, novellando l'articolo 322 del codice di
  procedura civile, nel testo da ultimo sostituito dall'articolo
  31 della legge n. 374 del 1991, prevede che detta
  conciliazione possa aver luogo entro il limite di competenza
  del giudice di
  pace; il processo verbale di conciliazione ha pertanto sempre
  valore di titolo esecutivo.
    L'articolo 18 reca la norma sulla copertura, che è
  dettagliata nella allegata relazione tecnica.
 
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