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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


33939
DDL2814-0003
Progetto di legge Camera n. 2814 - testo presentato - (DDL12-2814)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C2814. TESTIPDL
...C2814.
Pag. 7 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2814 ZZ12 ZZRT ZZPR
        Gli articoli del disegno di legge da esaminare ai fini
  della determinazione dell'onere finanziario sono il 3 e il
  16.
      L'articolo 3, comma 1, prevede che al giudice di pace che
  presiede la commissione siano attribuite, per ogni seduta e
  per ogni verbale di conciliazione, le indennità previste
  dall'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n.
  374.
      Ai fini della quantificazione di tale onere, è stato
  necessario individuare il numero delle sedute e quello dei
  verbali di conciliazione in sede non contenziosa in ciascun
  anno.
      Dalle valutazioni compiute dagli uffici competenti del
  Ministero di grazia e giustizia e, tenuto altresì conto degli
  ulteriori adempimenti previsti per l'Ufficio del giudice di
  pace, si può ragionevolmente ritenere che il numero delle
  sedute non potrà essere superiore a 8 mensili e che i verbali
  di conciliazione potranno essere non più di 24 mensili (tre
  verbali a seduta).  Considerato che alle sedute può applicarsi,
  in via analogica, lo stesso importo delle indennità stabilite
  dall'articolo 11 della legge n. 374 del 1991 per le udienze
  (lire 40.000) e che per i verbali di conciliazione l'indennità
  è pari a lire 50.000, il relativo onere viene così determinato
  in ragione d'anno:
        8 sedute mensili x lire 40.000 x 10 mesi x 162 uffici =
  lire 518.400.000;
        24 verbali di conciliazione mensili x 50.000 x 10 mesi
  x 162 uffici = lire 1.944.000.000.
      Per quanto concerne l'ammontare delle indennità da
  corrispondere agli esperti che compongono la commissione,
  occorre fare riferimento sia all'articolo 16 che al comma 2
  dell'articolo 3 del provvedimento.  Il disegno di legge
  prevede, infatti, che, fino all'adozione del decreto
  ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 3 (con il
  quale verrà stabilito l'ammontare delle indennità spettanti
  agli esperti), agli esperti facenti parte della commissione è
  corrisposta una indennità forfettaria di lire 100.000 per ogni
  procedura e di lire 50.000 per ogni verbale di
  conciliazione.
      Poiché non è possibile prevedere, in questa sede,
  l'ammontare delle indennità che verranno stabilite con il
  decreto ministeriale dianzi citato, si può ragionevolmente
  ipotizzare che le indennità forfettarie stabilite per la fase
  transitoria costituiscano un significativo punto di
  riferimento anche per la determinazione di quelle della fase
  definitiva.
      Pertanto il calcolo verrà effettuato in via continuativa
  prescindendo dall'alternarsi delle due fasi (transitoria e
  definitiva).
 
                               Pag. 8
 
      Quanto sopra premesso, e determinato in 40 il numero
  delle procedure in ciascun mese, l'onere annuo relativo è
  stato così quantificato:
        40 procedure mensili x lire 100.000 x 10 mesi x 162
  uffici = lire 6.480.000.000;
        lire 6.480.000.000 x 2 esperti = lire
  12.960.000.000;
        24 verbali mensili di conciliazione x lire 50.000 x 10
  mesi x 162 uffici = lire 1.944.000.000;
        lire 1.944.000.000 x 2 esperti = lire 3.888.000.000.
      L'onere annuo complessivo è pari, pertanto, a lire
  19.310.400.000.
      Considerato, infine, che il presente provvedimento non
  entrerà in vigore prima del 1^ settembre 1995, l'onere
  relativo a tale scorcio di anno è pari a lire
  7.724.160.000.
      Per quanto concerne la sezione II del capo I relativa
  agli altri organismi di conciliazione, non si procede alla
  quantificazione degli oneri in quanto le spese del
  procedimento sono a carico delle parti.  La previsione di un
  decreto ministeriale per la determinazione dei compensi
  spettanti ai componenti dei predetti organi di conciliazione è
  dettata esclusivamente dall'esigenza di garantire le parti
  salvaguardandole da una eccessiva onerosità delle spese, che
  potrebbe verificarsi in mancanza di un'adeguata
  regolamentazione.
 
DATA=950630 FASCID=DDL12-2814 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2814 TOTPAG=0017 TOTDOC=0025 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=281400 00 FASCIDC=12DDL2814 SORTNAV=0281400 000 00000 ZZDDLC2814 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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