| Gli articoli del disegno di legge da esaminare ai fini
della determinazione dell'onere finanziario sono il 3 e il
16.
L'articolo 3, comma 1, prevede che al giudice di pace che
presiede la commissione siano attribuite, per ogni seduta e
per ogni verbale di conciliazione, le indennità previste
dall'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n.
374.
Ai fini della quantificazione di tale onere, è stato
necessario individuare il numero delle sedute e quello dei
verbali di conciliazione in sede non contenziosa in ciascun
anno.
Dalle valutazioni compiute dagli uffici competenti del
Ministero di grazia e giustizia e, tenuto altresì conto degli
ulteriori adempimenti previsti per l'Ufficio del giudice di
pace, si può ragionevolmente ritenere che il numero delle
sedute non potrà essere superiore a 8 mensili e che i verbali
di conciliazione potranno essere non più di 24 mensili (tre
verbali a seduta). Considerato che alle sedute può applicarsi,
in via analogica, lo stesso importo delle indennità stabilite
dall'articolo 11 della legge n. 374 del 1991 per le udienze
(lire 40.000) e che per i verbali di conciliazione l'indennità
è pari a lire 50.000, il relativo onere viene così determinato
in ragione d'anno:
8 sedute mensili x lire 40.000 x 10 mesi x 162 uffici =
lire 518.400.000;
24 verbali di conciliazione mensili x 50.000 x 10 mesi
x 162 uffici = lire 1.944.000.000.
Per quanto concerne l'ammontare delle indennità da
corrispondere agli esperti che compongono la commissione,
occorre fare riferimento sia all'articolo 16 che al comma 2
dell'articolo 3 del provvedimento. Il disegno di legge
prevede, infatti, che, fino all'adozione del decreto
ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 3 (con il
quale verrà stabilito l'ammontare delle indennità spettanti
agli esperti), agli esperti facenti parte della commissione è
corrisposta una indennità forfettaria di lire 100.000 per ogni
procedura e di lire 50.000 per ogni verbale di
conciliazione.
Poiché non è possibile prevedere, in questa sede,
l'ammontare delle indennità che verranno stabilite con il
decreto ministeriale dianzi citato, si può ragionevolmente
ipotizzare che le indennità forfettarie stabilite per la fase
transitoria costituiscano un significativo punto di
riferimento anche per la determinazione di quelle della fase
definitiva.
Pertanto il calcolo verrà effettuato in via continuativa
prescindendo dall'alternarsi delle due fasi (transitoria e
definitiva).
Pag. 8
Quanto sopra premesso, e determinato in 40 il numero
delle procedure in ciascun mese, l'onere annuo relativo è
stato così quantificato:
40 procedure mensili x lire 100.000 x 10 mesi x 162
uffici = lire 6.480.000.000;
lire 6.480.000.000 x 2 esperti = lire
12.960.000.000;
24 verbali mensili di conciliazione x lire 50.000 x 10
mesi x 162 uffici = lire 1.944.000.000;
lire 1.944.000.000 x 2 esperti = lire 3.888.000.000.
L'onere annuo complessivo è pari, pertanto, a lire
19.310.400.000.
Considerato, infine, che il presente provvedimento non
entrerà in vigore prima del 1^ settembre 1995, l'onere
relativo a tale scorcio di anno è pari a lire
7.724.160.000.
Per quanto concerne la sezione II del capo I relativa
agli altri organismi di conciliazione, non si procede alla
quantificazione degli oneri in quanto le spese del
procedimento sono a carico delle parti. La previsione di un
decreto ministeriale per la determinazione dei compensi
spettanti ai componenti dei predetti organi di conciliazione è
dettata esclusivamente dall'esigenza di garantire le parti
salvaguardandole da una eccessiva onerosità delle spese, che
potrebbe verificarsi in mancanza di un'adeguata
regolamentazione.
| |