| (Commissione per la conciliazione
in sede non contenziosa).
1. Presso l'ufficio del giudice di pace avente sede nel
capoluogo del circondario è costituita la commissione per la
conciliazione in sede non contenziosa.
2. La commissione è composta da un giudice di pace, con
funzioni di presidente, designato dal coordinatore
dell'ufficio, e da due esperti nominati tra gli iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 2.
3. La commissione si avvale della cancelleria dell'ufficio
del giudice di pace presso cui è costituita; il cancelliere
redige il processo verbale sotto la direzione del
presidente.
4. La commissione svolge la sua funzione senza limite di
competenza.
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