| (Elenco degli esperti).
1. Presso l'ufficio del giudice di pace ove è costituita la
commissione per la conciliazione in sede non contenziosa è
istituito un elenco degli esperti chiamati a comporre la
commissione.
2. Con regolamento da emanarsi a norma dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta
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giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua
revisione, l'iscrizione, le modalità di distribuzione degli
incarichi, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti.
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