| (Indennità).
1. Per ogni seduta e per ogni verbale di conciliazione
spettano al giudice di pace che presiede la commissione le
indennità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 21
novembre 1991, n. 374.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito l'ammontare
delle indennità, articolato tra un minimo e un massimo, da
attribuire agli esperti che compongono la commissione, avendo
riguardo al valore della questione, all'esito della procedura
e alla natura dell'incarico.
3. L'ammontare delle indennità può essere rideterminato
ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
4. Le indennità agli esperti sono liquidate, per ciascuna
procedura, con decreto del presidente della commissione.
Avverso la liquidazione può essere proposta opposizione con
ricorso innanzi al giudice di pace. Il procedimento è regolato
dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il
giudice di pace, nel caso previsto dall'articolo 7, comma 6,
della presente legge, su istanza dell'opponente, quando
ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile
sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.
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