| (Inizio della procedura di conciliazione).
1. La procedura di conciliazione ha inizio con atto
sottoscritto dalle parti e depositato presso la cancelleria
della commissione;
Pag. 11
l'atto deve contenere l'indicazione delle parti e
delle rispettive pretese, e una esposizione dei fatti idonea
all'individuazione delle ragioni che le sostengono.
2. La procedura può avere inizio anche con atto
sottoscritto da una sola delle parti; si osservano, anche in
tal caso, le disposizioni del comma 1.
| |