| (Convocazione delle parti e rappresentanza).
1. Il presidente della commissione convoca le parti innanzi
a sé, con comunicazione da effettuarsi a cura della
cancelleria, per una seduta da tenersi non oltre venti giorni
dalla data di deposito dell'atto di cui all'articolo 4.
2. Le parti devono comparire personalmente, ma possono
farsi rappresentare da persona avente capacità di agire, che
sia munita di procura con sottoscrizione autenticata a norma
dell'articolo 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora la
procura sia rilasciata ad un avvocato o procuratore legale,
l'autografia della sottoscrizione della parte può essere
certificata dal medesimo.
3. Il rappresentante deve avere il potere di conciliare la
controversia.
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