| (Comparizione innanzi al presidente).
1. In caso di mancata comparizione di entrambe le parti il
presidente dispone l'archiviazione della procedura.
2. In caso di mancata comparizione di una sola delle parti,
la parte comparsa può indicare la propria definitiva posizione
ovvero le condizioni in base alle quali è disposta a
conciliare. Il presidente dà atto dell'impossibilità di
pervenire alla conciliazione e dispone l'archiviazione.
3. Se le parti compaiono e si conciliano, si applicano i
commi 2 e 3 dell'articolo 7.
4. Se le parti non si conciliano, il presidente, nella
stessa seduta, su richiesta congiunta delle stesse, nomina gli
esperti e
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fissa un'altra seduta innanzi alla commissione. In difetto di
richiesta, il presidente provvede a norma del comma 1.
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