| (Effetti della mancata conciliazione nel successivo
processo).
1. La mancata comparizione di una delle parti dinanzi alla
commissione e le posizioni ivi assunte dalle parti comparse ai
fini della conciliazione sono valutate dal
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giudice successivamente adito, in sede di decisione sulle
spese processuali.
2. Il giudice, nel definire il giudizio, esclude, in tutto
o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice, se la stessa ha ingiustificatamente rifiutato la
conciliazione in sede non contenziosa, e può anche
condannarla, in tutto o in parte, al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente che abbia aderito alla
proposta.
3. Non possono essere desunti argomenti di prova dalla
risposte date, dalle posizioni assunte ai fini della
conciliazione e, in generale, dal contegno tenuto dalle parti
nel procedimento di conciliazione.
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