| (Organismi di conciliazione).
1. Le parti possono tentare la conciliazione delle
controversie fra loro insorte, relative a diritti disponibili,
dinanzi ad organismi appositamente istituiti da enti pubblici
o privati.
2. L'organismo di conciliazione può essere costituito anche
da rappresentanti delle categorie interessate alla
controversia, ma in ogni caso la sua composizione deve offrire
alle parti garanzie di imparzialità.
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