| (Procedimento).
1. Il procedimento dinanzi all'organismo di conciliazione
deve essere regolato in modo da rispettare il principio del
contraddittorio.
2. Il procedimento si conclude con una proposta di
conciliazione, rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la
conciliazione non ha luogo, può indicare la propria definitiva
posizione ovvero le condizioni in base alle quali è disposta a
conciliare. Della proposta di conciliazione e delle
conseguenti dichiarazioni di parte è dato atto nel processo
verbale sottoscritto anche dalle parti o, in difetto, recante
menzione del loro rifiuto di sottoscrivere.
3. Le posizioni assunte dalle parti comparse ai fini della
conciliazione sono valutate dal giudice successivamente adito,
in sede di decisione sulle spese processuali. Si applicano i
commi 2 e 3 dell'articolo 8.
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