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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


33953
DDL2814-0017
Progetto di legge Camera n. 2814 - testo presentato - (DDL12-2814)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C2814. TESTIPDL
...C2814.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 14 Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2814 ZZ12 ZZPD ZZPR
                      (Procedimento). 
    1.  Il procedimento dinanzi all'organismo di conciliazione
  deve essere regolato in modo da rispettare il principio del
  contraddittorio.
    2.  Il procedimento si conclude con una proposta di
  conciliazione, rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la
  conciliazione non ha luogo, può indicare la propria definitiva
  posizione ovvero le condizioni in base alle quali è disposta a
  conciliare.  Della proposta di conciliazione e delle
  conseguenti dichiarazioni di parte è dato atto nel processo
  verbale sottoscritto anche dalle parti o, in difetto, recante
  menzione del loro rifiuto di sottoscrivere.
    3.  Le posizioni assunte dalle parti comparse ai fini della
  conciliazione sono valutate dal giudice successivamente adito,
  in sede di decisione sulle spese processuali.  Si applicano i
  commi 2 e 3 dell'articolo 8.
 
DATA=950630 FASCID=DDL12-2814 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2814 TOTPAG=0017 TOTDOC=0025 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=001 PAGFIN=0014 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=281400 00 FASCIDC=12DDL2814 SORTNAV=0281400 000 00000 ZZDDLC2814 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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