| (Omologazione del verbale
di conciliazione).
1. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti o
dai loro rappresentanti, può essere depositato, per
l'omologazione, nella cancelleria della pretura del luogo in
cui si è svolto il procedimento di conciliazione.
2. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo
verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Contro il decreto del pretore che nega l'esecutorietà del
verbale è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla
comunicazione, mediante ricorso al tribunale che provvede con
ordinanza non impugnabile, sentite le parti.
3. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo sia per l'espropriazione sia per l'esecuzione in
forma specifica. Rimane salvo il diritto di far valere, anche
in sede di opposizione all'esecuzione,
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l'invalidità dell'accordo di conciliazione
intervenuto fra le parti.
4. Dopo l'omologazione, la cancelleria provvede d'ufficio
agli adempimenti di registrazione del verbale di
conciliazione.
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