| (Compensi
e spese del procedimento).
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito l'ammontare,
articolato tra un minimo e un massimo, dei compensi da
corrispondere ai componenti l'organismo di conciliazione, e
delle spese del relativo procedimento.
2. L'ammontare dei compensi e delle spese di cui al comma 1
può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel
triennio precedente.
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