| (Tentativo di conciliazione giudiziale
e spese).
1. Il secondo comma dell'articolo 185 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"Quando le parti si sono conciliate, si forma processo
verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale
costituisce titolo esecutivo sia per l'espropriazione sia per
l'esecuzione in forma specifica. Rimane salvo il diritto di
far valere, anche in sede di opposizione all'esecuzione,
l'invalidità dell'accordo di conciliazione intervenuto fra le
parti".
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2. Dopo il secondo comma dell'articolo 185 del codice di
procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è aggiunto il seguente:
"Quando la conciliazione non riesce, ciascuna parte deve
indicare le condizioni in base alle quali sarebbe disposta a
conciliare. Le posizioni espresse dalle parti sono valutate in
sede di decisione sulle spese processuali".
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