| (Conciliazione innanzi al giudice di pace).
1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 322. - (Conciliazione in sede non
contenziosa). - L'istanza per la conciliazione in sede non
contenziosa di controversie rientranti nella competenza del
giudice di pace è proposta, anche verbalmente, al giudice di
pace competente per territorio secondo le disposizioni della
sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.
Il processo verbale di conciliazione in sede non
contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo
185, secondo comma".
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