| (Disposizioni transitorie).
1. Fino alla formazione dell'elenco previsto dall'articolo
2, il giudice di pace nomina gli esperti tra gli iscritti
nell'albo dei consulenti tecnici e nell'albo degli avvocati e
dei procuratori del consiglio dell'ordine costituito presso il
tribunale, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 3,
comma 2, agli esperti che compongono la commissione è
corrisposta un'indennità forfettaria di lire centomila per
ogni procedura e di lire cinquantamila per ogni verbale di
conciliazione.
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