| (Elezione del Consiglio nazionale
degli statistici).
1. L'elezione del Consiglio nazionale degli statistici
si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del
Consiglio in carica.
2. Il Consiglio nazionale degli statistici uscente rimane
in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
3. Il presidente del Consiglio nazionale comunica, almeno
sessanta giorni prima della scadenza del mandato, la data per
le votazioni al Consiglio di ciascun ordine.
4. Ogni Consiglio dell'ordine provvede ad inviare avviso ai
propri iscritti con lettera raccomandata o consegnata a mano
con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della
data delle votazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 19,
comma 6.
5. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque
giorni dalla prima. Gli iscritti esercitano il diritto di voto
nel seggio istituito presso l'ordine di appartenenza.
6. Ogni ordine provvede alla elezione di propri
rappresentanti presso il Consiglio nazionale degli statistici.
In caso di parità di voti, è preferito il più anziano per
iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale
anzianità di iscrizione, il più anziano di età. Il numero dei
rappresentanti è proporzionale al numero degli iscritti in
ciascun ordine ed è stabilito dal presidente del Consiglio
nazionale uscente sulla base della situazione degli iscritti
novanta giorni prima della data di elezione.
7. Ogni ordine ha almeno un rappresentante.
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