| (Onorari degli arbitri).
1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
disciplinata la tabella degli onorari degli arbitri.
2. La tabella, sentiti i competenti consigli e collegi
professionali, può derogare alle tariffe approvate, nel caso
in cui sia arbitro l'esercente di una professione che le
contempli.
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