| (Norma di copertura).
1. Al complessivo onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in lire 7.725 milioni per l'anno 1995
ed in lire 19.311 milioni a decorrere dall'anno 1996, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 199597, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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