| Onorevoli Deputati! -- Con il provvedimento d'urgenza
che si sottopone all'esame delle Camere per la sua
conversione, il Governo si propone di protrarre solo fino al
30 settembre 1995 l'impiego di contingenti militari in Puglia
da destinare all'attività di controllo e di vigilanza della
frontiera marittima al fine di prevenire l'immigrazione
clandestina di extracomunitari provenienti, soprattutto, dalle
vicine coste albanesi.
A tale determinazione si è giunti in considerazione del
fatto che i flussi migratori clandestini potrebbero trovare
nuovo alimento nelle più favorevoli condizioni climatiche
della stagione estiva, ponendo, pertanto, la necessità di dare
continuità all'azione di vigilanza dei tratti di costa
interessati, già avviata con il decreto-legge 2 maggio 1995,
n. 152.
Peraltro, si auspica che a partire dall'autunno gli intensi
contatti e le iniziative
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diplomatiche intrapresi nei confronti delle autorità albanesi
possano produrre apprezzabili risultati, contribuendo ad
attenuare il fenomeno migratorio da quel Paese verso le coste
italiane.
Per quanto concerne l'impiego del personale delle Forze
armate, con il presente decreto si è valutata l'opportunità
che il relativo contingente non superi le 500 unità già
dislocate sul territorio, senza procedere ad ulteriori
incrementi come prefigurato nel provvedimento d'urgenza in
scadenza; al contrario, ove possibile, si provvederà
eventualmente a contenere tale impiego nel limite massimo di
400 militari.
L'articolo 1 del provvedimento dispone, quindi,
l'utilizzazione di militari in Puglia fino all'indicata data
del 30 settembre 1995, con i criteri e le modalità di impiego
già previsti dalla vigente normativa in relazione ad analoghi
interventi per esigenze di controllo del territorio. All'uopo,
i predetti contingenti sono messi a disposizione
dei prefetti delle province della regione Puglia.
L'articolo 2 prevede l'istituzione di un apposito capitolo
nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno, mediante trasferimento di stanziamenti già
iscritti su altro capitolo, sia per fronteggiare interventi
d'emergenza nei confronti di gruppi di immigrati privi di ogni
mezzo di sostentamento, in attesa del loro rimpatrio, sia per
la costituzione di tre centri di prima assistenza dislocati
lungo la frontiera marittima della regione Puglia, sentita
l'amministrazione regionale.
Lo stesso articolo prevede poi che, con decreto del
Ministro dell'interno, di conceto con il Ministro del tesoro,
siano determinati i criteri e le modalità di utilizzazione dei
fondi per l'attuazione dei citati interventi straordinari a
favore degli immigrati.
L'articolo 3 infine reca la clausola di copertura
finanziaria del provvedimento.
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