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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


33963
DDL2815-0002
Progetto di legge Camera n. 2815 - testo presentato - (DDL12-2815)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2815. TESTIPDL
...C2815.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2815 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Con il provvedimento d'urgenza
  che si sottopone all'esame delle Camere per la sua
  conversione, il Governo si propone di protrarre solo fino al
  30 settembre 1995 l'impiego di contingenti militari in Puglia
  da destinare all'attività di controllo e di vigilanza della
  frontiera marittima al fine di prevenire l'immigrazione
  clandestina di extracomunitari provenienti, soprattutto, dalle
  vicine coste albanesi.
    A tale determinazione si è giunti in considerazione del
  fatto che i flussi migratori clandestini potrebbero trovare
  nuovo alimento nelle più favorevoli condizioni climatiche
  della stagione estiva, ponendo, pertanto, la necessità di dare
  continuità all'azione di vigilanza dei tratti di costa
  interessati, già avviata con il decreto-legge 2 maggio 1995,
  n. 152.
    Peraltro, si auspica che a partire dall'autunno gli intensi
  contatti e le iniziative
 
                               Pag. 2
 
  diplomatiche intrapresi nei confronti delle autorità albanesi
  possano produrre apprezzabili risultati, contribuendo ad
  attenuare il fenomeno migratorio da quel Paese verso le coste
  italiane.
    Per quanto concerne l'impiego del personale delle Forze
  armate, con il presente decreto si è valutata l'opportunità
  che il relativo contingente non superi le 500 unità già
  dislocate sul territorio, senza procedere ad ulteriori
  incrementi come prefigurato nel provvedimento d'urgenza in
  scadenza; al contrario, ove possibile, si provvederà
  eventualmente a contenere tale impiego nel limite massimo di
  400 militari.
    L'articolo 1 del provvedimento dispone, quindi,
  l'utilizzazione di militari in Puglia fino all'indicata data
  del 30 settembre 1995, con i criteri e le modalità di impiego
  già previsti dalla vigente normativa in relazione ad analoghi
  interventi per esigenze di controllo del territorio.  All'uopo,
  i predetti contingenti sono messi a disposizione
  dei prefetti delle province della regione Puglia.
    L'articolo 2 prevede l'istituzione di un apposito capitolo
  nello stato di previsione della spesa del Ministero
  dell'interno, mediante trasferimento di stanziamenti già
  iscritti su altro capitolo, sia per fronteggiare interventi
  d'emergenza nei confronti di gruppi di immigrati privi di ogni
  mezzo di sostentamento, in attesa del loro rimpatrio, sia per
  la costituzione di tre centri di prima assistenza dislocati
  lungo la frontiera marittima della regione Puglia, sentita
  l'amministrazione regionale.
    Lo stesso articolo prevede poi che, con decreto del
  Ministro dell'interno, di conceto con il Ministro del tesoro,
  siano determinati i criteri e le modalità di utilizzazione dei
  fondi per l'attuazione dei citati interventi straordinari a
  favore degli immigrati.
    L'articolo 3 infine reca la clausola di copertura
  finanziaria del provvedimento.
 
DATA=950701 FASCID=DDL12-2815 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2815 TOTPAG=0008 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=018 PAGFIN=0002 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=281500 00 FASCIDC=12DDL2815 SORTNAV=0281500 000 00000 ZZDDLC2815 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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