| 1. A decorrere dal 1^ luglio 1995 e fino al 30 settembre
1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono
autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare
per lo svolgimento di attività di controllo della frontiera
marittima per esigenze connesse con il fenomeno
dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al
personale militare impiegato nelle predette attività sono
attribuite le funzioni e le indennità rispettivamente previste
dall'articolo 1 e
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dall'articolo 3 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992,
n. 386, con l'osservanza delle modalità indicate dai medesimi
articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.
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