| 1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con
le attività di controllo indicate all'articolo 1 e che
coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di
sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione, è
autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la
spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla
istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la
regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera
marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima
assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al
relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per
l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione
e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo e di
erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi
straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito
dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è
richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.
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