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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


33979
DDL2816-0009
Progetto di legge Camera n. 2816 - testo presentato - (DDL12-2816)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C2816. TESTIPDL
...C2816.
...Decreto-legge 30 giugno 1995, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1995. Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2816 ZZ12 ZZDL ZZPR
      (Accesso alle segreterie comunali generali di classe 2^).
        1.  Alle segreterie comunali generali di classe 2^ si
  accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi.  I
  relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni
  dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai
  prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da
  pubblicare sul Foglio annunzi legali della provincia.  Per le
  sedi di segreteria generale di classe 2^ vacanti alla data di
  entrata in vigore del presente decreto, i relativi bandi di
  concorso sono emanati dai prefetti competenti per territorio
  alla data del 31 luglio 1995.
      2.  Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a
  partecipare i segretari comunali generali di classe 2^, i vice
  segretari che occupino nella pianta organica dei comuni di 1^
  classe e delle province il corrispondente posto, a seguito di
  appositi concorsi, nonché i segretari comunali e i vice
  segretari che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti
  concorsi o che l'acquisiscano a seguito degli appositi
  concorsi per idoneità per esami di cui all'articolo 3.
 
                              Pag. 11
 
      3.  Ai concorsi di cui al comma 1 non sono ammessi a
  partecipare i vice segretari che prestano servizio presso i
  comuni la cui segreteria è messa a concorso.  La validità della
  graduatoria cessa dopo sei mesi dalla data di approvazione.  Il
  decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato
  sul Foglio annunzi legali della provincia.
      4.  L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati
  dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto.  Tale
  assegnazione comporta, per i candidati dichiarati vincitori
  non ancora in possesso della qualifica di segretario generale
  di 2^ classe, l'attribuzione della qualifica medesima.  I
  candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi che
  assumano servizio, ovvero che rinuncino alla assegnazione,
  sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad
  analoghi concorsi di classe 2^.
      5.  Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al
  comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo
  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
  1972, n. 749.  Il segretario comunale o provinciale chiamato a
  far parte delle commissioni è designato direttamente dal
  Ministero dell'interno.
      6.  Gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della
  Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati.
 
DATA=950703 FASCID=DDL12-2816 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2816 TOTPAG=0015 TOTDOC=0014 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0010 RIGINIZ=030 PAGFIN=0011 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=281600 00 FASCIDC=12DDL2816 SORTNAV=0281600 000 00000 ZZDDLC2816 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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