| (Scrutinio).
1. Decorse sei ore dall'inizio delle operazioni di voto,
il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli
elettori presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed
annota il numero dei votanti.
2. Sono considerate nulle le schede che contengono segni o
indicazioni tali da far ritenere, in maniera inoppugnabile,
che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Sono nulle le schede recanti un numero di voti eccedenti il
numero di candidati da eleggere.
3. Sono nulli i voti, oltre al primo, espressi per uno
stesso candidato sulla stessa scheda.
4. Terminato lo spoglio delle schede, il presidente di
seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la
graduatoria dei candidati; in caso di parità di voti
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prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro
che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di
età.
5. Il presidente del seggio provvede, quindi, alla
proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della
graduatoria.
6. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle
votazioni e dello scrutinio viene redatto, a cura del
segretario, verbale sottoscritto dal segretario medesimo e da
tutti i membri del seggio.
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