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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


33983
DDL2816-0013
Progetto di legge Camera n. 2816 - testo presentato - (DDL12-2816)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C2816. TESTIPDL
...C2816.
...Decreto-legge 30 giugno 1995, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1995. Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali.
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2816 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti
                      di segreteria). 
      1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto, è soppressa la tassa di ammissione ai
  concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario
  comunale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962,
  n. 604, e successive modificazioni.  Al pagamento dei compensi,
  delle indennità e delle spese per il funzionamento delle
  commissioni, nonché di quelle organizzative concernenti i
  suddetti concorsi, si provvede con i proventi di spettanza
  dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di
  segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42
  della citata legge n. 604 del 1962, e successive
  modificazioni.
      2.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti
  di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei
  concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista
  dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e
  successive modificazioni, è elevata a lire cinquantamila.  Le
  relative somme sono versate secondo le modalità stabilite ai
  sensi delle vigenti disposizioni di legge.
      3.  Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai
  segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o
  consorziata, in relazione alla inclusione della indennità
  integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione
  mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del
  decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
  749, sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di
  segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42
  della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni,
  entro il limite massimo di 36 miliardi.  Le somme sono
  rimborsate dal Ministero dell'interno, agli enti interessati,
  previa presentazione, entro quarantacinque giorni dalla data
  di entrata in vigore del presente decreto, di apposita,
  circostanziata richiesta dalla quale risultino gli importi
  pagati ed i soggetti beneficiari.  Nel caso di richieste di
  rimborso da parte degli enti interessati di somme
  complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso è
  ridotto proporzionalmente.
      4.  All'onere di lire 36.007.000.000, derivante dal
  presente articolo per l'anno 1995, si provvede mediante
  utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al
  capitolo 1549 dello stato di previsione del Ministero
  dell'interno per l'anno medesimo, da versare all'entrata del
 
                              Pag. 15
 
  bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a lire
  36.000.000.000 e quanto a lire 7.000.000, rispettivamente,
  agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e del
  tesoro.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      5.  All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559,
  dopo il comma 1, è inserito il seguente:
    "1- bis.  I versamenti trimestrali di cui al comma 1
  devono essere effettuati solo se di importo singolo superiore
  a lire cinquantamila.  Negli altri casi i versamenti sono
  effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia
  minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun
  esercizio finanziario.  Con decreto del Ministro dell'interno,
  da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  del presente decreto, sentite l'Associazione nazionale dei
  comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI)
  e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM),
  sono stabiliti i criteri e le modalità relativi ai versamenti
  trimestrali, nonché la documentazione riguardante la
  liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che
  gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero
  dell'interno, ed i termini di detto adempimento".
 
DATA=950703 FASCID=DDL12-2816 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2816 TOTPAG=0015 TOTDOC=0014 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0014 RIGINIZ=013 PAGFIN=0015 RIGFIN=023 UPAG=SI PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=281600 00 FASCIDC=12DDL2816 SORTNAV=0281600 000 00000 ZZDDLC2816 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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