| Onorevoli Deputati! -- Il periodo transitorio per
l'applicazione di alcune norme sull'avanzamento degli
ufficiali, il cui termine ha avuto già varie proroghe, è
scaduto il 31 dicembre 1994. Di conseguenza le Forze armate
verranno a trovarsi prive, per alcuni ruoli fondamentali, di
uno strumento normativo di riferimento per effettuare le
promozioni in alcuni gradi.
Questa problematica, che si trascina oramai dalla
promulgazione della legge 20 settembre 1980, n. 574, è
destinata a trovare soluzione attraverso il disegno di legge
delega concernente: "Ristrutturazione delle Forze armate e
riordino del
personale militare e civile della Difesa" (atto Camera n.
1307), da cui discenderà il riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze
armate.
L'approvazione di tale iniziativa legislativa e la
successiva emanazione del relativo provvedimento delegato
potrebbero avvenire in tempi non brevi e, pertanto, si rende
necessario saldare la situazione attuale con quella futura
attraverso un ulteriore provvedimento che proroghi le norme in
vigore per almeno due anni (fino al 31 dicembre 1996). In
particolare, non colmare tale vuoto legislativo vorrebbe dire
creare rilevanti turbative nella dinamica di
Pag. 2
avanzamento nei ruoli delle Forze armate per un vasto numero
di ufficiali e in diversi gradi. Infatti, come noto, la
vigente normativa di avanzamento disciplina le progressioni di
carriera nei diversi ruoli secondo un procedimento matematico
(cosiddetto "normalizzato") che si basa su parametri
strettamente correlati tra loro, quali la base di
alimentazione, i volumi organici, i limiti di età, le
permanenze nei vari gradi, il numero delle promozioni che,
negli avanzamenti "a scelta", è fisso annuale. Non potere
effettuare tali promozioni sconvolgerebbe, quindi, tutto il
sistema di avanzamento con conseguenti ripercussioni sui
delicati equilibri dei ruoli stessi. Non vanno sottaciute
nemmeno le conseguenze sull'impiego degli ufficiali nei vari
gradi e la funzionalità dei reparti operativi delle Forze
armate.
Il provvedimento, inoltre, contiene norme volte ad
apportare - dopo un primo periodo di applicazione pratica -
taluni "aggiustamenti" al decreto legislativo 24 marzo 1993,
n. 117, istitutivo dei ruoli normale, speciale e tecnico degli
ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. Le
modifiche introdotte sono intese a:
incrementare la composizione delle aliquote di
valutazione e del conseguente numero di promozioni dei
capitani del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
diminuire la permanenza nel grado di maggiore dell'Arma
dei carabinieri di un anno sino al 1997;
modificare la composizione delle aliquote di valutazione
dei tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri dal 1996 al
2005;
ridurre da 4 a 3 anni gli obblighi di comando dei
capitani dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei
carabinieri;
ampliare la possibilità di transito nel ruolo tecnico per
gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che possiedono
incarichi ad alto contenuto specialistico.
In particolare, la mancata rivisitazione degli aspetti
suesposti avrebbe ripercussioni assai negative sugli assetti
dei ruoli dell'Arma dei carabinieri. Infatti, il suddetto
decreto legislativo n. 117 del 1993 ha stabilito la
consistenza numerica dei ruoli, nonché le conseguenti norme di
avanzamento, sul ragionevole presupposto che almeno 600 unità
del ruolo normale avrebbero chiesto il transito in quello
speciale. Contrariamente ad ogni attesa, invece, le relative
domande sono risultate solo 57 e, mentre il ruolo speciale è
rimasto praticamente vuoto, ciò che è più grave, risulta ora
particolarmente sovradimensionata la consistenza del ruolo
normale. Tale situazione già provoca gravi difficoltà per la
formazione delle aliquote di valutazione ai gradi di maggiore
e colonnello del citato ruolo normale che, come noto, sono
composte per numeri fissi, anche per quanto riguarda le
relative promozioni tabellari. Il descritto squilibrio,
tuttavia, può ancora essere riassorbito attraverso lievi e
progressive modifiche alla composizione delle aliquote di
valutazione e di avanzamento ai gradi menzionati. Ciò
permetterebbe, tra l'altro, di evitare le traumatiche
correzioni che invece sarebbero necessarie a causa del vasto
contenzioso che la descritta situazione innescherebbe in tempi
relativamente brevi.
E' stata inserita, infine, una previsione volta ad adeguare
il livello retributivo dei tenenti colonnelli delle Forze
armate a quello previsto per i pari grado dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza, già inquadrati nel IX
livello dal 1^ luglio 1988, ai sensi dell'articolo 22 della
legge 7 agosto 1990, n. 232.
L'urgenza di conseguire il medesimo trattamento stipendiale
per identiche figure giuridiche è dettata, oltre che da
evidenti esigenze di natura perequativa, dalla necessità
impellente di pervenire ad un assetto omogeneo prima che si
concludano i lavori per il rinnovo del trattamento economico
del "comparto sicurezza" che è stato ideato proprio per
evitare disallineamenti fra i vari soggetti presenti nel
comparto.
| |