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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


33986
DDL2817-0002
Progetto di legge Camera n. 2817 - testo presentato - (DDL12-2817)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2817. TESTIPDL
...C2817.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2817 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il periodo transitorio per
  l'applicazione di alcune norme sull'avanzamento degli
  ufficiali, il cui termine ha avuto già varie proroghe, è
  scaduto il 31 dicembre 1994.  Di conseguenza le Forze armate
  verranno a trovarsi prive, per alcuni ruoli fondamentali, di
  uno strumento normativo di riferimento per effettuare le
  promozioni in alcuni gradi.
    Questa problematica, che si trascina oramai dalla
  promulgazione della legge 20 settembre 1980, n. 574, è
  destinata a trovare soluzione attraverso il disegno di legge
  delega concernente: "Ristrutturazione delle Forze armate e
  riordino del
  personale militare e civile della Difesa" (atto Camera n.
  1307), da cui discenderà il riordino del reclutamento, dello
  stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze
  armate.
    L'approvazione di tale iniziativa legislativa e la
  successiva emanazione del relativo provvedimento delegato
  potrebbero avvenire in tempi non brevi e, pertanto, si rende
  necessario saldare la situazione attuale con quella futura
  attraverso un ulteriore provvedimento che proroghi le norme in
  vigore per almeno due anni (fino al 31 dicembre 1996).  In
  particolare, non colmare tale vuoto legislativo vorrebbe dire
  creare rilevanti turbative nella dinamica di
 
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  avanzamento nei ruoli delle Forze armate per un vasto numero
  di ufficiali e in diversi gradi.  Infatti, come noto, la
  vigente normativa di avanzamento disciplina le progressioni di
  carriera nei diversi ruoli secondo un procedimento matematico
  (cosiddetto "normalizzato") che si basa su parametri
  strettamente correlati tra loro, quali la base di
  alimentazione, i volumi organici, i limiti di età, le
  permanenze nei vari gradi, il numero delle promozioni che,
  negli avanzamenti "a scelta", è fisso annuale.  Non potere
  effettuare tali promozioni sconvolgerebbe, quindi, tutto il
  sistema di avanzamento con conseguenti ripercussioni sui
  delicati equilibri dei ruoli stessi.  Non vanno sottaciute
  nemmeno le conseguenze sull'impiego degli ufficiali nei vari
  gradi e la funzionalità dei reparti operativi delle Forze
  armate.
    Il provvedimento, inoltre, contiene norme volte ad
  apportare - dopo un primo periodo di applicazione pratica -
  taluni "aggiustamenti" al decreto legislativo 24 marzo 1993,
  n. 117, istitutivo dei ruoli normale, speciale e tecnico degli
  ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.  Le
  modifiche introdotte sono intese a:
      incrementare la composizione delle aliquote di
  valutazione e del conseguente numero di promozioni dei
  capitani del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
      diminuire la permanenza nel grado di maggiore dell'Arma
  dei carabinieri di un anno sino al 1997;
      modificare la composizione delle aliquote di valutazione
  dei tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri dal 1996 al
  2005;
      ridurre da 4 a 3 anni gli obblighi di comando dei
  capitani dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei
  carabinieri;
      ampliare la possibilità di transito nel ruolo tecnico per
  gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che possiedono
  incarichi ad alto contenuto specialistico.
    In particolare, la mancata rivisitazione degli aspetti
  suesposti avrebbe ripercussioni assai negative sugli assetti
  dei ruoli dell'Arma dei carabinieri.  Infatti, il suddetto
  decreto legislativo n. 117 del 1993 ha stabilito la
  consistenza numerica dei ruoli, nonché le conseguenti norme di
  avanzamento, sul ragionevole presupposto che almeno 600 unità
  del ruolo normale avrebbero chiesto il transito in quello
  speciale.  Contrariamente ad ogni attesa, invece, le relative
  domande sono risultate solo 57 e, mentre il ruolo speciale è
  rimasto praticamente vuoto, ciò che è più grave, risulta ora
  particolarmente sovradimensionata la consistenza del ruolo
  normale.  Tale situazione già provoca gravi difficoltà per la
  formazione delle aliquote di valutazione ai gradi di maggiore
  e colonnello del citato ruolo normale che, come noto, sono
  composte per numeri fissi, anche per quanto riguarda le
  relative promozioni tabellari.  Il descritto squilibrio,
  tuttavia, può ancora essere riassorbito attraverso lievi e
  progressive modifiche alla composizione delle aliquote di
  valutazione e di avanzamento ai gradi menzionati.  Ciò
  permetterebbe, tra l'altro, di evitare le traumatiche
  correzioni che invece sarebbero necessarie a causa del vasto
  contenzioso che la descritta situazione innescherebbe in tempi
  relativamente brevi.
    E' stata inserita, infine, una previsione volta ad adeguare
  il livello retributivo dei tenenti colonnelli delle Forze
  armate a quello previsto per i pari grado dell'Arma dei
  carabinieri e della Guardia di finanza, già inquadrati nel IX
  livello dal 1^ luglio 1988, ai sensi dell'articolo 22 della
  legge 7 agosto 1990, n. 232.
    L'urgenza di conseguire il medesimo trattamento stipendiale
  per identiche figure giuridiche è dettata, oltre che da
  evidenti esigenze di natura perequativa, dalla necessità
  impellente di pervenire ad un assetto omogeneo prima che si
  concludano i lavori per il rinnovo del trattamento economico
  del "comparto sicurezza" che è stato ideato proprio per
  evitare disallineamenti fra i vari soggetti presenti nel
  comparto.
 
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