| (Accettazione della carica - Incompatibilità Diritto di
opzione).
1. Entro cinque giorni dalla data delle votazioni, il
presidente del Consiglio dell'ordine comunica agli eletti il
risultato tramite lettera raccomandata.
2. I membri eletti devono dare comunicazione di
accettazione della carica o di rinunzia ad essa entro venti
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, mediante lettera raccomandata.
3. Qualora il candidato non risponda entro il termine di
cui al comma 2, si intende che abbia rinunziato alla
carica.
4. Nel caso di rinunzia o di mancata conferma, il
presidente del Consiglio dell'ordine invia analoga
comunicazione per lettera raccomandata al candidato che segue
immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.
5. Si applicano anche nel caso di cui al comma 4 le norme
previste dai commi 2 e 3.
6. La carica di membro del Consiglio nazionale degli
statistici è incompatibile con quella di membro del Consiglio
dell'ordine.
7. Qualora un membro del Consiglio nazionale degli
statistici risulti eletto al Consiglio dell'ordine, o, in caso
di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto ad
ambedue gli organi, egli, entro
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cinque giorni dalla comunicazione della proclamazione, deve
optare per una delle due cariche.
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