| 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1990, n. 404, così come modificate
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre
1996.
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