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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


33991
DDL2817-0007
Progetto di legge Camera n. 2817 - testo presentato - (DDL12-2817)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C2817. TESTIPDL
...C2817.
...Decreto-legge 30 giugno 1995, n. 268, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1995. Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2817 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n.
  117, è sostituito dal seguente:
  "Art. 4 -  1.  Le aliquote di valutazione vengono fissate
  in:
          a)  cinque unità annue per generale di brigata,
  fino al 1999;
 
                              Pag. 16
 
          b)  tredici unità annue per colonnello del ruolo
  normale, fino al 1999;
          c)  trenta unità annue per tenente colonnello del
  ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;
          d)  ottantacinque unità per capitano del ruolo
  normale, nell'anno 1995 ed ottantatre unità annue per capitano
  del ruolo normale dal 1996 al 2000;
        2.  Le promozioni dal grado di capitano a quello di
  maggiore del ruolo normale vengono fissate in:
          a)  settantacinque unità per l'anno 1995;
          b)  settantatre unità annue dal 1996 al 2000;
          c)   ottantacinque per cento dei capitani inclusi
  nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal
  2001 al 2005.
        3.  Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio
  permanente effettivo dei Carabineri con anzianità di grado
  pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei,
  promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal
  giorno successivo al compimento della predetta anzianità.  Dal
  1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene
  con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque
  anni".
      2.  Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24
  marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamene, sostituite dalle
  tabelle allegate al presente decreto.
      3.  Qualora il numero delle domande presentate ai sensi
  dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n.
  117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei
  posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in
  aumento agli altri gradi, nel limite dei posti
  complessivamente previsti per ciascuna specialità.
 
DATA=950703 FASCID=DDL12-2817 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2817 TOTPAG=0019 TOTDOC=0010 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0015 RIGINIZ=032 PAGFIN=0016 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=281700 00 FASCIDC=12DDL2817 SORTNAV=0281700 000 00000 ZZDDLC2817 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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