| 1. A decorrere dal 1^ giugno 1995 ai tenenti colonnelli e
gradi equivalenti dalle Forze armate è attribuito, in
sostituzione del trattamento stipendiale del livello
ottavo- bis di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8
agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale del IX livello
retributivo nella misura annua lorda di lire 18.071.000. Tale
beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5,
comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del
1990.
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