| 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si
provvede mediante corrispondente
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riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 19951997, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica per gli anni 1995 e 1996.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.
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