| Onorevoli Colleghi! -- Grandi attese e speranze avevano
accompagnato tre anni fa la pubblicazione del decreto
legislativo n. 88 del 1992 con il quale anche l'Italia
recepiva l'VIII direttiva CEE sul controllo legale dei conti.
Un decreto, approvato peraltro con anni di ritardo sui tempi
previsti dalla Comunità europea, che interveniva a modificare
sostanzialmente la disciplina della revisione contabile e la
stessa normativa sui collegi sindacali.
Ad oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento, si deve prendere atto che le procedure per la
sua applicazione si sono dimostrate più complesse e lunghe del
previsto: per primo è slittato il termine previsto dal decreto
per l'emanazione del regolamento di attuazione, inizialmente
fissato al 27 agosto 1992. Il regolamento è stato pubblicato
solo nel novembre dello stesso anno, e ciò ha comportato una
posticipazione anche del termine fissato dalla norma
transitoria per la presentazione delle domande di ammissione
al registro dei revisori contabili slittato - di proroga in
proroga - al 31 gennaio 1993.
Ma l'aspetto più grave, al quale la presente proposta di
legge intende porre rimedio, è quello relativo al ritardo con
il quale il registro è stato pubblicato da parte del Ministero
di grazia e giustizia. Il protrarsi delle fasi precedenti,
infatti, unitamente al massiccio afflusso delle domande
pervenute alla procura della Repubblica (oltre 100 mila) hanno
prolungato la fase dell'istruttoria e dello spoglio da parte
della commissione ministeriale, che ha concluso i suoi lavori
solo agli inizi del 1995, mentre il registro è stato
pubblicato
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solo in data 21 aprile 1995. Quindi, oltre tre anni dopo
l'emanazione del decreto legislativo n. 88 del 1992, ed oltre
due anni dalla data fissata dal decreto stesso per la
conclusione della fase transitoria (28 febbraio 1993).
In questo periodo, che si è prolungato come detto per oltre
il triplo del tempo previsto, la nuova disciplina contenuta
nel decreto legislativo n. 88 del 1992, è rimasta "sospesa" e
sono rimaste in vigore tutte le norme preesistenti. In
applicazione di tali norme moltissimi soggetti - che alla data
del 28 febbraio 1992 non erano ancora in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n.
88 del 1992 e che, pertanto, non hanno potuto presentare la
domanda per l'ammissione al registro dei revisori contabili -
hanno conseguito tali requisiti, abilitandosi all'esercizio
della professione di ragioniere o dottore commercialista ed
iscrivendosi nei relativi albi professionali. Tali soggetti
hanno, inoltre, nella maggioranza dei casi, assunto nel
frattempo incarichi presso collegi sindacali, in modo
assolutamente legittimo ai sensi della vigente normativa. Tali
incarichi, per assurdo, sarebbero ora "a termine" per effetto
della entrata in vigore della nuova disciplina e si
esaurirebbero alla naturale scadenza, senza poter essere
rinnovati. Per tale motivo professionisti qualificati e
competenti si troverebbero da un giorno all'altro ad essere
delegittimati ad esercitare una funzione da sempre facente
parte dell'oggetto professionale (fissato per legge) della
categoria cui appartengono.
Il motivo di questa "anomalia" è ben evidente. Tra tutte le
date previste dal decreto legislativo n. 88 del 1992, infatti,
solo una non è slittata nel tempo, e non ha subìto proroghe:
quella del 28 febbraio 1992 quale termine "di sbarramento" per
la prima ammissione al registro.
La presente proposta di legge intende porre rimedio alla
situazione di grave difficoltà in cui si sono venuti a trovare
i professionisti (il cui numero si stima non inferiore a
10.000) iscritti negli albi professionali dei ragionieri e
dottori commercialisti dopo tale data, "riaprendo" i termini
per la presentazione delle domande di ammissione al registro
dei revisori contabili. Una riapertura dei termini che non
deve essere interpretata come una "sanatoria" indiscriminata,
ma che si rivolge esclusivamente a quei giovani professionisti
che non possono subìre una discriminazione grave in termini di
opportunità professionali ed assolutamente ingiusta.
Pertanto, la presente proposta di legge prevede che i
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 88 del 1992 (di
cui di fatto ripete la formulazione) possono presentare
domanda di ammissione al registro dei revisori contabili entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge,
purché in possesso dei requisiti indicati dal citato articolo
11 alla data della pubblicazione del registro.
Si tratta di un atto di giustizia ma anche di un doveroso
adempimento da parte dello Stato, reso necessario ed urgente
proprio dall'innaturale protrarsi della fase transitoria
precedente alla pubblicazione del registro, dovuta ad
impedimenti e difficoltà burocratiche certamente
comprensibili, ma i cui effetti non possono essere fatti
ricadere sui cittadini che, nel frattempo, hanno maturato
precisi diritti ed acquisito legittime aspettative.
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