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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


33999
DDL2819-0002
Progetto di legge Camera n. 2819 - testo presentato - (DDL12-2819)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2819. TESTIPDL
...C2819.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2819 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Grandi attese e speranze avevano
  accompagnato tre anni fa la pubblicazione del decreto
  legislativo n. 88 del 1992 con il quale anche l'Italia
  recepiva l'VIII direttiva CEE sul controllo legale dei conti.
  Un decreto, approvato peraltro con anni di ritardo sui tempi
  previsti dalla Comunità europea, che interveniva a modificare
  sostanzialmente la disciplina della revisione contabile e la
  stessa normativa sui collegi sindacali.
    Ad oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del
  provvedimento, si deve prendere atto che le procedure per la
  sua applicazione si sono dimostrate più complesse e lunghe del
  previsto: per primo è slittato il termine previsto dal decreto
  per l'emanazione del regolamento di attuazione, inizialmente
  fissato al 27 agosto 1992.  Il regolamento è stato pubblicato
  solo nel novembre dello stesso anno, e ciò ha comportato una
  posticipazione anche del termine fissato dalla norma
  transitoria per la presentazione delle domande di ammissione
  al registro dei revisori contabili slittato - di proroga in
  proroga - al 31 gennaio 1993.
    Ma l'aspetto più grave, al quale la presente proposta di
  legge intende porre rimedio, è quello relativo al ritardo con
  il quale il registro è stato pubblicato da parte del Ministero
  di grazia e giustizia.  Il protrarsi delle fasi precedenti,
  infatti, unitamente al massiccio afflusso delle domande
  pervenute alla procura della Repubblica (oltre 100 mila) hanno
  prolungato la fase dell'istruttoria e dello spoglio da parte
  della commissione ministeriale, che ha concluso i suoi lavori
  solo agli inizi del 1995, mentre il registro è stato
  pubblicato
 
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  solo in data 21 aprile 1995.  Quindi, oltre tre anni dopo
  l'emanazione del decreto legislativo n. 88 del 1992, ed oltre
  due anni dalla data fissata dal decreto stesso per la
  conclusione della fase transitoria (28 febbraio 1993).
    In questo periodo, che si è prolungato come detto per oltre
  il triplo del tempo previsto, la nuova disciplina contenuta
  nel decreto legislativo n. 88 del 1992, è rimasta "sospesa" e
  sono rimaste in vigore tutte le norme preesistenti.  In
  applicazione di tali norme moltissimi soggetti - che alla data
  del 28 febbraio 1992 non erano ancora in possesso dei
  requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n.
  88 del 1992 e che, pertanto, non hanno potuto presentare la
  domanda per l'ammissione al registro dei revisori contabili -
  hanno conseguito tali requisiti, abilitandosi all'esercizio
  della professione di ragioniere o dottore commercialista ed
  iscrivendosi nei relativi albi professionali.  Tali soggetti
  hanno, inoltre, nella maggioranza dei casi, assunto nel
  frattempo incarichi presso collegi sindacali, in modo
  assolutamente legittimo ai sensi della vigente normativa.  Tali
  incarichi, per assurdo, sarebbero ora "a termine" per effetto
  della entrata in vigore della nuova disciplina e si
  esaurirebbero alla naturale scadenza, senza poter essere
  rinnovati.  Per tale motivo professionisti qualificati e
  competenti si troverebbero da un giorno all'altro ad essere
  delegittimati ad esercitare una funzione da sempre facente
  parte dell'oggetto professionale (fissato per legge) della
  categoria cui appartengono.
    Il motivo di questa "anomalia" è ben evidente.  Tra tutte le
  date previste dal decreto legislativo n. 88 del 1992, infatti,
  solo una non è slittata nel tempo, e non ha subìto proroghe:
  quella del 28 febbraio 1992 quale termine "di sbarramento" per
  la prima ammissione al registro.
    La presente proposta di legge intende porre rimedio alla
  situazione di grave difficoltà in cui si sono venuti a trovare
  i professionisti (il cui numero si stima non inferiore a
  10.000) iscritti negli albi professionali dei ragionieri e
  dottori commercialisti dopo tale data, "riaprendo" i termini
  per la presentazione delle domande di ammissione al registro
  dei revisori contabili.  Una riapertura dei termini che non
  deve essere interpretata come una "sanatoria" indiscriminata,
  ma che si rivolge esclusivamente a quei giovani professionisti
  che non possono subìre una discriminazione grave in termini di
  opportunità professionali ed assolutamente ingiusta.
    Pertanto, la presente proposta di legge prevede che i
  soggetti di cui alle lettere  a)  e  b)  del comma 1
  dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 88 del 1992 (di
  cui di fatto ripete la formulazione) possono presentare
  domanda di ammissione al registro dei revisori contabili entro
  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge,
  purché in possesso dei requisiti indicati dal citato articolo
  11 alla data della pubblicazione del registro.
    Si tratta di un atto di giustizia ma anche di un doveroso
  adempimento da parte dello Stato, reso necessario ed urgente
  proprio dall'innaturale protrarsi della fase transitoria
  precedente alla pubblicazione del registro, dovuta ad
  impedimenti e difficoltà burocratiche certamente
  comprensibili, ma i cui effetti non possono essere fatti
  ricadere sui cittadini che, nel frattempo, hanno maturato
  precisi diritti ed acquisito legittime aspettative.
 
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