| 1. Sono iscritti nel registro dei revisori contabili
istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
purché presentino domanda entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in
Italia e non si trovino nelle situazioni indicate all'articolo
8 del citato decreto legislativo n. 88 del 1992:
a) coloro che alla data di prima pubblicazione del
registro di cui all'articolo 11, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 88 del 1992, sono iscritti o sono in possesso
dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'articolo 12
del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, è
ridotto a cinque anni;
b) coloro che sono iscritti o hanno acquisito il
diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali
alla medesima data di cui alla lettera a) o,
successivamente, in base ad una sessione di esame in corso a
tale data e hanno svolto attività di controllo legale dei
conti per almeno un anno.
2. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai
sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, sono iscritti nell'elenco allegato al registro e,
successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori
contabili, purché, fermi restando gli altri requisiti previsti
al comma 1 del presente articolo, risultino, per effetto della
permanenza nella carica, avere svolto le funzioni di sindaco
per il periodo indicato dall'articolo 12 del regio
decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, o dalla
lettera b) del comma 1 del presente articolo.
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