| (Finalità della legge).
1. La presente legge è finalizzata al miglioramento della
professionalità delle imprese che effettuano lavorazioni
meccaniche per conto terzi in agricoltura e alla tutela dei
produttori agricoli che ricorrono all'impiego di attrezzature
di proprietà di terzi per la conduzione dei propri fondi.
2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, provvedono, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare
l'esercizio dell'attività agromeccanica nel rispetto dei
princìpi stabiliti dalla presente legge.
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