| (Registro delle imprese agromeccaniche).
1. E' istituito il registro delle imprese agromeccaniche,
di seguito denominato "registro". Il registro è tenuto dalla
commissione di cui all'articolo 6 e l'iscrizione ad esso è
concessa previo accertamento della qualificazione
professionale dell'impresa e dell'idoneità tecnica e
antinfortunistica del macchinario, delle attrezzature e degli
impianti di prima trasformazione.
2. L'iscrizione al registro ha validità di un anno ed è
rinnovabile. Per il primo anno essa ha, comunque, scadenza al
31 dicembre indipendentemente dalla data di rilascio.
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