| (Commissione per la tenuta del registro).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano la costituzione e le modalità operative della
commissione per la tenuta del registro, che deve essere
composta:
a) dal presidente, nominato dai competenti organi
regionali e provinciali;
b) da un rappresentante dell'ispettorato
provinciale del lavoro competente per territorio;
c) da un rappresentante dell'ispettorato della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
competente per territorio;
d) da un numero paritetico di rappresentanti delle
imprese agromeccaniche e dei produttori agricoli designati
dalla rispettive organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentantive.
2. La commissione, che rimane in carica tre anni, può
essere integrata da altri componenti, scelti dalle regioni e
dalle province autonome.
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